GUARDIA DI FINANZA: PROCEDIMENTO DI BASE DA TENER PRESENTE PER CALCOLI PENSIONISTICI

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PREMESSA

Al fine della compilazione del presente elaborato, dovendo acquisire notizie in merito, ci siamo avvalsi di:

  • articolo redatto dall’INPS avente come titolo: Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS): il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Di tale articolo sono state prese in considerazione le prime tre pagine che forniscono elementi che permettono di entrare e comprendere, anche se in linea molto generale, la materia pensionistica a noi d’interesse,
  • sinossi redatte dall’INPS,
  • circolari INPDAP inerenti il subentro nella gestione delle attività pensionistiche riguardanti i vari comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico,
  • normativa legislativa e/o circolari che si rilevava nel corso della lettura della documentazione di cui sopra,

La documentazione e la normativa è di facile reperibilità su internet.

Considerata la complessità e il continuo evolversi della normativa pensionistica quanto riportato nel presente elaborato va sempre monitorato con le disposizioni vigenti al momento della cessazione dal servizio del dipendente.

 

Al fine di delineare in ordine cronologico il modus operandi della trattazione pensionistica si è ritenuto opportuno procedere secondo la disamina dei seguenti punti, scusandoci fin da ora della complessiva corposa impaginazione dell’elaborato:

 

  1. RUOLI RICOPERTI  DAL PERSONALE DEL CORPO DELLA    GUARDIA DI FINANZA (il ruolo permette di stabilire sia la data in cui poter andare in pensione sia delineare i corrispondenti parametri amministrativi da prendere a base per il calcolo della pensione)

 

  1. TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO (vecchiaia – anzianità – infermità – privilegiata – differita)

 

  1. PROCEDURE GENERALI A PRESCINDERE DAL TIPO DI PENSIONE (normativa pensionistica da tenere presente al momento della cessione dal servizio che può subire variazioni a seguito di nuove disposizioni legislative)

 

  1. SISTEMI PENSIONISTICI (Retributivo – Misto – Contributivo)

 

  1. ANALISI CONTABILE DEL SISTEMA PENSIONISTICO RETRIBUTIVO, MISTO O CONTRIBUTIVO (procedure per il calcolo dei sistemi pensionistici)

 

  1. DOCUMENTAZIONE PER LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DAL MODELLO PA04  ALLA SUA ABOLIZIONE.  DETERMINA DI LIQUIDAZIONE INPS (PA 04 – Posizione Assicurativa – Determina SM 5007)

 

  1. STATO GIURIDICO DEL PERSONALE IN CONGEDO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA DISTINTO TRA UFFICIALI E IL RUOLO I.S.A.F. (Ispettori Sovrintendenti Appuntati e Finanzieri) (ci permette di stabilire l’Amministrazione e Ente competente alla elaborazione e liquidazione della pensione)

 

  1. AMMINISTRAZIONE O ENTE COMPETENTE ALL’ELABORAZIONE E ALLA LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

 

  1. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER EFFETTUARE CONTROLLO LIQUIDAZIONE PEN

SIONE

 

 

DISAMINA DEI VARI PUNTI

 

  1. RUOLI RICOPERTI DAL PERSONALE DEL CORPO DELLA    GUARDIA DI FINANZA (La sua preliminare conoscenza, in base al ruolo rivestito, ci permette di individuare sia il limite di età per la cessazione dal servizio permanente sia, unitamente ad altri elementi (ad esempio: i livelli di retribuzione, lo stipendio in godimento, i periodi di servizio soggetti a maggiorazione, gli anni di servizio effettivi e utili,  ) la determinazione della corrispondente pensione)).

Le denominazioni dei Ruoli che possono subire variazioni a seguito di disposizioni Legislative, possiamo così descriverli:

Ruolo appuntati/finanzieri

 

Finanziere;

Finanziere Scelto

Appuntato

Appuntato Scelto

 

Ruolo sovrintendenti

 

Vicebrigadiere

Brigadiere

Brigadiere Capo

 

Ruolo ispettori

 

Maresciallo

Maresciallo ordinario

Maresciallo capo

Maresciallo aiutante

Luogotenente

 

Ruolo ufficiali (inferiori)

 

Sottotenente

Tenente

Tenente con incarico al grado superiore

Capitano

 

Ruolo ufficiali (superiori)

 

Maggiore

Maggiore Comandante di Corpo

Tenente Colonnello

Tenente Colonnello Comandante di Corpo

Tenente Colonnello con incarico al grado superiore

Tenente Colonnello con funzioni al grado superiore

Colonnello

Colonnello Comandante di Corpo

Colonnello Comandante con incarico al grado superiore

Colonnello Comandante con funzioni al grado superiore

 

Ruolo ufficiali (generali)

 

Generale di Brigata

Generale di Brigata con incarico al grado superiore

Generale di Divisione

Generale di Divisione con incarico al grado superiore

Generale di Corpo d’Armata

Generale di Corpo d’Armata Comandante in Seconda della Guardia di Finanza

Generale di Corpo d’Armata con incarichi Speciali – Comandante Generale

  1. TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO (vecchiaia – anzianità – infermità – privilegiata – differita)

Considerando che la cessazione dal servizio per i militari della Guardia di finanza può avvenire (art. 923 Codice Ordinamento Militare):

  1. per limiti di età;
  2. ad anzianità (o domanda);
  3. per infermità;
  4. per transito nell’impiego civile;
  5. per perdita del grado;
  6. per decadenza, a seguito di inosservanza del divieto di svolgimento di attività incompatibili;
  7. per perdita dello status di militare;
  8. d’autorità, applicabile ai soli ufficiali (artt. 923, 934, 1844 Codice Ordinamento Militare).

Le tipologie di trattamento pensionistico – correlate alle cause di cessazione dal servizio – si possono cosi elencare e, logicamente, confrontare sempre i parametri sotto riportati con la legislazione vigente al momento della cessazione dal servizio:

PENSIONE DI VECCHIAIA

Si puo’ accedere a tale tipologia di pensione:

  • al raggiungimento del limite di età anagrafica ordinamentale prevista dalle norme di stato giuridico congiuntamente al requisito contributivo minimo,
  • o, successivamente al raggiungimento del predetto limite ordinamentale, ove non sia stato già conseguito il titolo per l’accesso alla pensione di anzianità, prolungando il servizio per un periodo di 12 mesi o per la frazione necessaria al conseguimento di tale titolo.

Anteriormente al raggiungimento del citato limite di età ordinamentale, il personale manifesta, altresì, il proprio intendimento circa il transito nella posizione dell’ausiliaria o della riserva.

Nell’ipotesi di cessazione dal servizio per limite di età e di collocamento nella:

  • ausiliaria, al militare spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, l’indennità di ausiliaria (pari al 50% della differenza tra gli emolumenti percepiti dal parigrado in servizio e la pensione spettante).

Tale trattamento pensionistico, sarà riliquidato alla cessazione dell’ausiliaria con il conglobamento dell’ultima indennità (di ausiliaria) percepita;

  • riserva, il militare può optare per il cosiddetto “moltiplicatore” di cui all’articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997, che consente l’incremento del montante individuale dei contributi di un importo pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione

PENSIONE DI ANZIANITÀ

(c.d. cessazione a domanda o anticipata)

Si può accede a tale tipo di pensionamento al raggiungimento, alternativamente:

– al raggiungimento di un’anzianità contributiva utile non inferiore a 35 anni con un’età anagrafica  di almeno 58 anni,

– al raggiungimento di un’anzianità contributiva utile di 41 anni, indipendentemente dall’età anagrafica,

– al raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80% e con un’età anagrafica di almeno 54 anni.

PENSIONE DERIVANTE DA INFERMITÀ

La perdita in via permanente del requisito dell’idoneità psico-fisica incondizionata al servizio, formulata dalle competenti Autorità Sanitarie Militari, determina l’immediata cessazione dal servizio del militare.

Il personale del Corpo matura il diritto alla pensione ordinaria per infermità al raggiungimento di 15 anni di servizio utile di cui almeno 12 di servizio effettivo.

Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo.

La decorrenza giuridica del trattamento pensionistico coinciderà con la data di collocamento in riserva o congedo assoluto mentre la relativa decorrenza economica corrisponderà al giorno successivo alla scadenza dei tre mesi di corresponsione degli assegni spettanti.

La pensione d’inabilità spetta altresì nell’ipotesi che la cessazione dal servizio del militare (con un’anzianità contributiva di almeno di 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione d’inabilità) sia imputabile ad infermità non dipendente da causa di servizio e per la quale lo stesso si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

In tale caso la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo ovvero al raggiungimento del 60° anno di età nei casi in cui l’interessato sia destinatario di un sistema di calcolo contributivo o misto.

PENSIONE PRIVILEGIATA

Consiste nel particolare diritto soggettivo, con contenuto patrimoniale, attribuito ai militari cessati dal servizio che abbiano contratto infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascritte ad una delle categorie della tabella “A” annessa al D.P.R. n. 834/1981.

In linea generale, la pensione privilegiata sarà determinata nella misura della pensione ordinaria aumentata di 1/10.

Nell’ipotesi in cui la domanda di pensione privilegiata sia presentata entro 2 anni dalla data del congedo, il diritto al trattamento di privilegio spetta dalla data di congedo; ove la domanda sia, invece, presentata oltre 2 anni dalla data del congedo, tale beneficio spetta dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda (art. 191, comma 3, del D.P.R. 1092/1973).

Il militare in congedo può, inoltre, avviare un nuovo procedimento per l’accertamento dell’eventuale dipendenza di una nuova infermità o lesione da causa di servizio nonché per l’aggravamento e/o l’interdipendenza di una infermità già riconosciuta, sia ai fini dei maggiori benefici sulla pensione privilegiata che dell’equo indennizzo.

Tale tipologia di pensione è stata abrogata per il personale civile dal 2011 mentre è rimasta in vigore per il personale militare e delle forze di polizia.

La gestione del trattamento pensionistico privilegiato segue le disposizioni impartite da:

Nota Operativa INPDAP nr. 27 del 25 luglio 2007: Disposizioni applicative per la concessione della pensione di privilegio nei confronti del personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

MILITARI CESSATI DAL SERVIZIO SENZA DIRITTO ALLA PENSIONE

(c.d. differita)

Per i militari cessati dal servizio senza diritto alla pensione sussiste la possibilità della cosiddetta “pensione differita”. L’I.N.P.S. provvederà, a domanda, alla concessione della pensione al compimento dei prescritti requisiti previsti per la generalità dei dipendenti pubblici

  1. PROCEDURE GENERALI A PRESCINDERE DAL TIPO DI PENSIONE (Legislazione da confrontare sempre con le nuove disposizioni, circolari e disposizioni generali)

Si rappresenta che la normativa di base inerente il trattamento di quiescenza del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, da allineare sempre e comunque alla data del collocamento in congedo del pensionato, si può così evidenziare:

Legislazione

 

D.P.R. 1092/1973 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza degli statali civili e degli      statali militari),

D.Lgs 503/1992 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici) che introduce tra l’altro la cosi detta “Quota B” con l’applicazione dal 1 gennaio1993 della procedura della media delle retribuzioni percepite nonché inizia a prevedere forme di previdenza complementare,

D.Lgs 373/1993 (Calcolo delle pensioni per i nuovi assunti e per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992),

Legge 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) che introduce tra l’altro dal 1 gennaio 1996 il sistema pensionistico contributivo nonché dal 1 gennaio 1998 un abbassamento delle aliquote di rendimento,

D.Lgs 165/1997 (Decreto di armonizzazione) che introduce tra l’altro dal 1 gennaio 1998 la non superabilità complessiva di 5 anni delle maggiorazioni di servizio,

D.L. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)

Legge 122/2010 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica) che introduce tra l’altro la cosi detta Finestra Mobile,

D.L. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),

Legge 111/2011 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),

D.L. 138/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo),

Legge 148/2011 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari),

D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) cosi detta Riforma Fornero che ha istituito tra l’altro dal 1 gennaio 2012 il sistema pensionistico contributivo per tutti,

Legge 214/2011 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) che  disciplina tra l’altro nuovi criteri per chi effettua l’opzione per il sistema contributivo entro o dopo il 31 dicembre 2011 (messaggio INPS nr. 219 del 04.01.2013).

D.P.R. 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa),

D.Lgs 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare),

Circolari

 

Circolare INPDAP nr. 18 del 18 settembre 2009 (Subentro nella gestione delle attività pensionistiche del personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza –Trasmissione dati giuridici ed economici mediante modello PA04 anche ai fini dell’indennità di buonuscita)

Circolare INPS  nr. 119 del 18 dicembre 2018 (Personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri. Riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165)

Per quanto compatibile in quanto nella menzionata Circolare al punto 2. Ambito di applicazione riporta: Le presenti istruzioni riguardano il personale in servizio attivo nel ruolo militare …omissis…Il superstite avente diritto a pensione può presentare la domanda di riscatto entro i previsti novanta giorni dalla data di decesso del militare …omissis…

Circolare INPS nr. 26 del 13 febbraio 2019 (Gestione Dipendenti Pubblici. Liquidazione delle pensioni sul nuovo sistema (SIN2) per il personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico iscritto alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato. Riliquidazione delle pensioni per gli iscritti a tutte le Casse delle pensioni pubbliche).

Relativamente alla Guardia di Finanza, dal 1 aprile 2019, vi è l’abolizione del modello PA 04 con   il definitivo passaggio alla nuova procedura di liquidazione delle pensioni tramite la procedura SIN2.

Circolare INPS nr. 118 del 14.08.2019 (Istituzione presso la Direzione provinciale di Viterbo del “Polo nazionale Guardia di Finanza”)

Per la Guardia di Finanza dal 1 settembre 2019 viene istituito il “Polo nazionale Guardia di Finanza” presso la Direzione provinciale di Viterbo.

Disposizioni Generali

 

E’ necessario inoltre tener presente che, al personale:

– per calcolare l’anzianità contributiva comprendere anche le maggiorazioni di servizio ((artt. 19,20 e 21 del D.P.R. 1092/1973 considerando che dal 1 gennaio 1998 non possono superare complessivamente i 5 anni (art. 5, comma 1 D.Lgs 165/1997)). Per completezza di trattazione gli aumenti di cui sopra hanno una diversa valenza sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione a seconda del sistema di calcolo pensionistico in cui uno è inquadrato (vedere quanto riportato nella parte Maggiorazione dei servizi della Circolare INPDAP nr. 18 del 18.09.2009 avente per oggetto: “Subentro nella gestione delle attività pensionistiche del personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza – Trasmissione dati giuridici ed economici mediante modello PAO4 anche ai fini dell’indennità di buonuscita.),

– quando competono, vengono attribuiti sei aumenti periodici (art. 4 D.Lgs. 165/1997),

– per chi al momento della cessazione dal servizio percepisce indennità di volo e/o di aereonavigazione ha diritto a maggiorazioni economiche,

– si applica i previsti sistemi pensionistici (retributivo/misto/contributivo).

  1. SISTEMI PENSIONISTICI (Retributivo – Misto – Contributivo)

Si possono così distinguere:

Retributivo-Misto-Contributivo

La normativa che permette di inquadrare il personale in quiescenza in uno dei citati sistemi sono le sotto indicate Leggi che introducono e rendono definitivi il sistema contributivo:

  • Legge 335/1995 (c.d. Riforma Dini) che ha introdotto il sistema contributivo con decorrenza 1 gennaio 1996,
  • Legge 22 dicembre 2011 nr. 214 – art 24, comma 2 – che praticamente ha concluso l’introduzione del sistema contributivo rendendolo obbligatorio per tutti dal 1 gennaio 2012.

Per completezza e a titolo di conoscenza esiste anche la possibilità di optare per il calcolo della pensione con il sistema interamente contributivo. Per poter esercitare tale opzione è necessario che  al 31 dicembre 1995 il dipendente abbia un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni e che  al momento dell’opzione abbia almeno 15 anni di anzianità contributiva di cui cinque successivi al 31 dicembre 1995 (art. 1, comma 23 Legge 335/1995). Con l’entrata in vigore della Legge nr. 214/2011  vengono disciplinati i criteri per chi effettua l’opzione entro o dopo il 31 dicembre 2011 (messaggio INPS nr. 219 del 04.01.2013).

Dunque, con la Legge 335/1995 vengono posti dei parametri temporali al 31 dicembre 1995 entro i quali il personale, a seconda dell’anzianità contributiva, viene collocato nel sistema pensionistico retributivo, misto o contributivo.

Praticamente, chi al 31 dicembre 1995 ha una anzianità contributiva di:

  • 18 anni o superiore: è nel sistema retributivo,
  • meno di 18 anni: è nel sistema misto,
  • non ha contribuzioni al 31 dicembre 1995 (ossia chi è assunto dal 1 gennaio 1996): è nel sistema contributivo.

Dal 1 gennaio 2012 non vi è più tale distinzione poiché il sistema contributivo è obbligatorio per tutti.

Per il calcolo dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 è da comprendere anche i contributi volontari, figurativi, da riscatto e ricongiunzione, la cui somma da origine al cosiddetto “Servizio Utile”.

L’esatto inquadramento del dipendente in uno dei citati sistemi pensionistici si rileva dalla lettura del modello PAO4 e dalla DETERMINA INPS nei quali però anziché trovare scritto “anzianità contributiva” troveremo “SERVIZIO UTILE AI FINI DEL DIRITTO”.

In un sistema pensionistico misto nel modello PAO4 e nella DETERMINA INPS l’anzianità al 31 dicembre 1995 la troveremo nel QUADRO 1 – SERVIZIO UTILE AI FINI DEL DIRITTO – PUNTO b) – rigo: SERVIZIO UTILE E ARROTONDAMENTO a) + b). Che dovrà essere non superiore a 18 anni di servizio utile.

In un sistema pensionistico retributivo nei citati modelli non troveremo quanto sopra decritto. Per il dipendente che al 31 dicembre 1995 ha un servizio utile pari o maggiore di 18 anni, i periodi temporali riportati nel PAO4  e nella DETERMINA INPS hanno un’altra configurazione, dovuta sia che dal 1 gennaio 1998 vi è un abbassamento delle aliquote di rendimento (art. 17, comma 1 Legge 724/1994 in combinato disposto con l’articolo 2 comma 19 Legge 335/1885) sia che dal 1 gennaio 2012 vi è obbligatoriamente il calcolo retributivo per tutti (art 24, comma 2 Legge 214/2011). Tutto questo verrà spiegato più avanti nella parte SISTEMA RETRIBUTIVO.

 

  1. ANALISI CONTABILE DEL SISTEMA PENSIONISTICO RETRIBUTIVO, MISTO O CONTRIBUTIVO (procedure per il calcolo dei sistemi pensionistici)

 

SISTEMA RETRIBUTIVO

(Quanto sotto riportato riguarda esclusivamente il calcolo della pensione con il sistema retributivo puro – la procedura di calcolo si utilizza anche nel sistema pensionistico misto -)

 

Rientra nel cosiddetto sistema retributivo puro colui che cessa dal servizio entro il 31 dicembre 1995 o entro il 31 dicembre 2011, con anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni riferita sempre alla data del 31 dicembre 1995.

 

Nel sistema retributivo in esame abbiamo due Quote contraddistinte da “A” e “B”.

La Quota “A” si riferisce all’anzianità contributiva sino al 31 dicembre 1992 (art. 13, lettera a),   D.Lgs. 503/1992).

Da tener presente che sino al 31 dicembre 1992:

  • la base pensionabile viene determinata tenendo presente l’ultima retribuzione, maggiorata del 18 percento, percepita alla data di collocamento in congedo,
  • non vi sono tetti retributivi.

La Quota “B” si riferisce ai periodo successivi al 1 gennaio 1993 (art. 13, lettera b),  D.Lgs. 503/1992).

Da tener presente che dal 1 gennaio 1993:

  • la base pensionabile è costituita dalla media delle retribuzioni per i periodi di servizio intercorsi tra tale data e quella di collocamento in congedo,
  • il calcolo della base pensionabile varia a seconda dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1992 (art 3 D.Lgs. 503/1992 – Circolare INPS nr 86 del 14 marzo 1994),
  • vengono introdotti i tetti retributivi (art 12 D.Lgs. 503/1992),
  • il trattamento pensionistico è dato dalla somma della Quota “A” e “B”,.

Inoltre dal 1 gennaio 1998 vi è un abbassamento delle aliquote di rendimento (art. 17, comma 1 Legge 724/1994 in combinato disposto con l’articolo 2 comma 19 Legge 335/1885).

Per effettuare il calcolo retributivo è necessario conoscere questi elementi  fondamentali: anzianità contributiva, retribuzione pensionabile, indici di rivalutazione e aliquota di rendimento.

Praticamente:

  • individuare il periodo di riferimento per calcolare la Quota “A” e “B”,
  • determinare la retribuzione pensionabile,

      relativamente alla procedura di calcolo relativa alla Quota “A” e “B”:

  • per la Quota “A” non è necessario fare la rivalutazione, sotto riportata, poiché l’aliquota di rendimento viene applicata direttamente all’ultima retribuzione percepita,
  • per la Quota “B” procedere alla rivalutazione annuale della retribuzione pensionabile sulla base di appositi coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni pubblicati annualmente dall’Istat e dall’INPS, individuare la media della retribuzione pensionabile, applicare sulla stessa l’aliquota di rendimento e tenere presente i tetti retributivi (art 12 D.Lgs. 503/1992). Nel modello PAO4 la metodologia di calcolo relativa alla media pensionabile la troveremo nell’apposito QUADRO intitolato RETRIBUZIONE MEDIA PENSIONABILE.

Il risultato  definitivo di quanto sopra si riscontra nel modello PAO4 e nella DETERMINA INPS nel QUADRO II         ove, a seconda se sia un calcolo provvisorio o definitivo, è intitolato  “TRATTAMENTO PROVVISORIO DIRETTO” o “TRATTAMENTO DIRETTO”.

Nella lettura del citato QUADRO II i periodi temporali di riferimento della Quota “A” e della Quota “B” sopra descritti hanno altra valenza, difatti:

  • la lettera “A” comprende tutto il periodo sino alla cessazione dal servizio e quindi avremo un conteggio complessivo,
  • la lettera “B” descrive tutto il periodo lavorativo, tenendo conto che dal 1 gennaio 1998 vi è un abbassamento dell’aliquota di riferimento e pertanto sarà suddivisa in più parti: una riferita al periodo sino al 31 dicembre 1992, una riferita al periodo dal 1 gennaio 1993 al 1 gennaio 1997 e una riferita al periodo dal 1 gennaio 1998 in Considerata la ripartizione temporale riguardante la lettera “B” con un modello PAO4 e DETERMINA INPS sotto mano sarà più comprensibile il tutto.

 

      

SISTEMA MISTO

(Quanto sotto riportato riguarda il calcolo della pensione composto in parte con sistema retributivo e in parte con il sistema contributivo)

 

Nel cosiddetto sistema pensionistico misto rientra:

  • chi al 31 dicembre 1995 detiene una anzianità contributiva inferiore a 18 anni (Legge 335/1995),
  • chi pur avendo un anzianità al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 18 anni ma cessa dal servizio dopo il 1 gennaio 2012 (Legge 22 dicembre 2011 nr. 214 – art 24, comma 2).

In tale sistema pensionistico abbiamo una parte della pensione calcolata con il sistema retributivo ed una con il sistema contributivo, così composta:

  • per colui che al 31 dicembre 1995 ha una anzianità contributiva inferiore a 18 anni, si troverà calcolata la pensione con il sistema retributivo (sino al 31 dicembre 1995) e con il sistema contributivo (dal 1 gennaio 1996 in poi),
  • per colui che al 31 dicembre 1995 ha una anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni ma cessa dal servizio dopo il 1 gennaio 2012, si troverà calcolata la pensione con il sistema retributivo (sino al 31 dicembre 2011) e con il sistema contributivo (dal 1 gennaio 2012 in poi).

            In quest’ultimo caso si dovrà tener presente il meccanismo del “DOPPIO CALCOLO”                    (messaggio INPS nr.  1180/2016)

        Il  calcolo del sistema retributivo è analogo a quello riportato nel sopra comparto SISTEMA RETRIBUITIVO.

     Il calcolo del sistema contributivo sarà più avanti rappresentato nel comparto SISTEMA CONTRIBUTIVO.

Il risultato  di calcolo si riscontra nel modello PAO4 e nella DETERMINA INPS nel QUADRO II ove, a seconda se sia un calcolo provvisorio o definitivo, troveremo scritto “TRATTAMENTO PROVVISORIO DIRETTO” o “TRATTAMENTO DIRETTO”.

Poiché siamo in un sistema pensionistico misto nel citato QUADRO II oltre alla Quota “A” e Quota “B” avremo un anche una Quota “C”.

Mentre la Quota “A” e “B” riguarderanno il calcolo della pensione con sistema retributivo la Quota “C” riguarderà esclusivamente il calcolo della pensione con sistema contributivo.

A seconda se al 31 dicembre 1995 vi sia un anzianità contributiva pari/superiore o inferiore a 18 anni la Quota “A” la Quota “B” e la Quota “C” riportate nel QUADRO II del modello PAO4 e della DETERMINA avranno una lettura e valenza diversa che sarà più comprensibile avendo sottomano i citati documenti.

 

SISTEMA CONTRIBUTIVO

(Quanto sotto riportato riguarda esclusivamente il calcolo della pensione con il sistema contributivo  puro – la procedura di calcolo si utilizza anche nel sistema pensionistico misto -)

Con il sistema pensionistico contributivo il calcolo della pensione si basa esclusivamente sui contributi versati durante la vita lavorativa sia dal lavoratore che dal datore di lavoro.

Rientra nella tipologia di un sistema contributivo puro chi:

  • dal 1 gennaio 1996 viene assunto e non ha anzianità contributiva precedente a tale data (Legge 335/1995). Per cui dal 1 gennaio 1996 avrà la pensione interamente calcolata con il sistema contributivo,
  • dal 1 gennaio 2012 viene assunto e non ha anzianità contributiva precedente al 1 gennaio 1996 (Legge 22 dicembre 2011 nr. 214 – art 24, comma 2). Per cui dal 1 gennaio 2012 avrà la pensione interamente calcolata con il sistema contributivo,
  • ha optato per il sistema contributivo (non ci dimentichiamo che esiste anche la possibilità di optare per il calcolo della pensione con il sistema interamente contributivo. Per poter esercitare tale opzione è necessario che al 31 dicembre 1995 il dipendente abbia una anzianità contributiva inferiore a 18 anni e che  al momento dell’opzione abbia almeno 15 anni di anzianità contributiva di cui cinque successivi al 31 dicembre 1995 (art. 1, comma 23 Legge 335/1995). Con l’entrata in vigore della Legge nr. 214/2011  vengono disciplinati nuovi criteri per chi effettua l’opzione entro o dopo il 31 dicembre 2011 (messaggio INPS nr. 219 del 04.01.2013). In caso di opzione la pensione sarà calcolata interamente con il sistema contributivo ma con una diversa decorrenza temporale e procedura di calcolo (nel caso di opzione avremo un calcolo del montante contributivo ante e dopo il 1 gennaio 1996 la cui somma totale sarà poi moltiplicata per il coefficiente di trasformazione).

Per effettuare il calcolo contributivo è necessario conoscere questi elementi  fondamentali: la retribuzione pensionabile, l’aliquota di computo, il tasso di capitalizzazione e i coefficienti di trasformazione.

Nel modello PAO4 la metodologia di calcolo relativa al montante contributivo la troveremo nell’apposito QUADRO I/A intitolato DETERMINAZIONE MONTANTE CONTRIBUTIVO.

Nella Determina troveremo solo il risultato finale.

 

  1. DOCUMENTAZIONE PER LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DAL MODELLO PA04  ALLA SUA ABOLIZIONE.  DETERMINA DI LIQUIDAZIONE INPS (PA 04 – Posizione Assicurativa – Determina SM 5007)

 

MODELLO PAO4

 

I dati sino al marzo 2019 vengono trasmessi, con modello PAO4 (da aprile 2019 vi è l’abolizione del citato modello come riportato nel prosieguo del presente elaborato)  dall’Amministrazione in cui è in forza il dipendente sia in   formato informatico che cartaceo alla Sede INPS territorialmente competente in base alla provincia in cui è ubicata l’ultima sede di servizio del dipendente (la trasmissione dei dati dovrà avvenire tre mesi prima della cessazione dal servizio al fine di garantire la continuazione dei pagamenti tra stipendio e pensione con eccezione dei casi per i quali non è possibile l’inoltro entro tale periodo, come ad esempio cessazione per infermità, destituzione, decessi in attività di servizio). L’INPS sulla base dei dati ricevuti provvede alla compilazione della Determina di Pensione e al pagamento della pensione.

 

In relazione all’invio dei dati sopra richiamati, di seguito, si riporta quanto è scritto a pag. 3 punto 2. Acquisizione dei dati utili ai fini delle prestazioni della Circolare INPDAP nr. 18 del 18.09.2009:

……………………….

  1. Acquisizione dei dati utili ai fini delle prestazioni

 

Per la liquidazione delle pensioni del personale in riserva o congedo assoluto decorrenti dal 1° gennaio 2010, nonché per il riconoscimento di istituti giuridici connessi a prestazioni pensionistiche relative a domande presentate a partire da tale data, tutte le informazioni necessarie devono essere inviate alla Sede Inpdap territorialmente competente in base alla provincia in cui è ubicata la sede di servizio presso cui l’interessato presta o ha prestato l’ultimo servizio.

Al riguardo si fa presente che la trasmissione dei dati giuridici ed economici relativa ai trattamenti pensionistici ordinari è di competenza dei Reparti Tecnici Logistici Amministrativi di cui all’allegato 1), dislocati a livello regionale mentre per gli Ufficiali che rivestono il grado da Colonnello in poi nonché per tutto il personale che all’atto del congedo è in forza al Comando Generale, la competenza ricade nello stesso Comando Generale.

 

In attesa di poter disporre di tutti gli elementi presenti nella Banca Dati Unificata dell’Inpdap, i Reparti Tecnici Logistici Amministrativi (denominati TLA) o il Comando Generale, competente a fornire tutti gli elementi giuridici ed economici utili alla determinazione del relativo provvedimento, utilizza, per la predisposizione dei dati, il software messo a disposizione dall’Istituto, secondo le istruzioni impartite nelle Circolari Inpdap 17/12/2003, n. 34, 10/02/2004, n. 10 e 27/05/2004, n. 33.

 

La trasmissione dei dati da parte dell’ufficio competente del Corpo avviene informaticamente esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: pensioniS7@inpdap.gov.it .

 

Il TLA o il Comando Generale deve, inoltre, inviare alla sede INPDAP competente il modello cartaceo (certificazione dei servizi resi e delle retribuzioni corrisposte), debitamente sottoscritto dal responsabile del servizio, di riproduzione dei dati informatici trasmessi all’indirizzo e-mail sopra indicato nonché la copia della domanda della prestazione richiesta e ogni altra eventuale documentazione e/o dichiarazione sottoscritta dal dipendente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa a situazioni di fatto o di diritto che diano luogo a eventuali maggiorazioni, benefici o obblighi per il dipendente stesso. La trasmissione di tale documentazione può avvenire anche mediante posta elettronica alla casella funzionale della direzione provinciale di riferimento mediante invio di documenti oggetto di scansione informatica in formato PDF.

L’interessato potrà presentare la relativa domanda anche per il tramite degli uffici del Corpo i quali provvederanno ad istruirla e trasmetterla alla sede provinciale Inpdap competente.

 

La trasmissione dei dati cartacei ed informatici dovrà avvenire almeno tre mesi prima della cessazione dal servizio, al fine di garantire la continuità dei pagamenti tra stipendio e pensione, con eccezione dei casi per i quali non è possibile l’inoltro entro il termine suddetto (ad es. cessazioni per infermità, destituzione, decessi in attività di servizio).

 

……………………….

 

Considerato che nella sopra riportata parte della Circolare INPDAP nr. 18 del 18.09.2009 si evidenzia che: 

 

In attesa di poter disporre di tutti gli elementi presenti nella Banca Dati Unificata dell’Inpdap, i Reparti Tecnici Logistici Amministrativi (denominati TLA) o il Comando Generale, competente a fornire tutti gli elementi giuridici ed economici utili alla determinazione del relativo provvedimento, utilizza, per la predisposizione dei dati, il software messo a disposizione dall’Istituto, secondo le istruzioni impartite nelle Circolari Inpdap 17/12/2003, n. 34, 10/02/2004, n. 10 e 27/05/2004, n. 33.

La trasmissione dei dati da parte dell’ufficio competente del Corpo avviene informaticamente esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: pensioniS7@inpdap.gov.it

 

si ritiene, per cercare di comprendere la metodologia dell’invio dei dati da parte del TLA o Comando Generale alla Sede INPDAP (ora INPS) competente, la disamina della:

 

– Circolare INPDAP n. 34 del 17/12/2003

– Circolare INPDAP n. 10 del 10/02/2004

– Circolare INPDAP n. 33 del 27/05/2004 

 

le quali, per comodità di lettura (che si invita a fare)  vengono per esteso riportate, trascrivendo comunque al termine delle Circolari una sintesi dei punti più salienti.

 

Le citate Circolari, considerata la data temporale e l’evolversi successivo, non sono esaustive ma comunque rendono un idea del funzionamento del PA O4 da utilizzare mediante l’applicazione Pensioni S7. Per chi vuole gli aggiornamenti può andare nel sito INPS e nella parte “cerca” inserire Dipendenti pubblici: servizi per amministrazioni, enti e aziende. Uscirà una scheda dove si forniscono indicazioni, ove, scorrendo, tra l’altro, del Modello PA O4, Software Pensioni S7 e del Manuale utente Pensioni S7.

 

Circolare INPDAP n. 34 del 17/12/2003

(Liquidazione e pagamento della pensione in modalità definitiva da parte dell’Inpdap – Nuove modalità per la trasmissione delle informazioni necessarie alla liquidazione ed al pagamento del trattamento di pensione)

 

  1. Premessa

 

L’INPDAP, dal momento della sua istituzione, ha avuto un costante ampliamento delle proprie funzioni attraverso un processo che in parte è ancora in atto.

Alle originarie competenze, infatti, si è aggiunto il pagamento diretto delle pensioni di tutti i pubblici dipendenti, già gestito dalle Direzioni Provinciali del Tesoro, nonché la graduale acquisizione di tutte le competenze in materia pensionistica del personale appartenente alle Amministrazioni statali.

L’effettivo subentro, da parte dell’INPDAP, nella liquidazione dei trattamenti di quiescenza di tutto il personale delle Amministrazioni statali avverrà utilizzando una procedura organizzativa già collaudata con il personale del Comparto scuola e con quello delle Amministrazioni statali nei confronti delle quali l’Istituto ha già assunto le relative competenze.

Questa procedura, che consente all’Istituto di liquidare e pagare la pensione in modalità definitiva, senza più la necessità per le Amministrazioni di liquidare e disporre un trattamento provvisorio o in acconto, si articola nelle seguenti fasi:

– trasmissione da parte dell’Amministrazione dei dati anagrafici, giuridici ed economici utili a liquidare la prestazione, sulla base di un software fornito dall’Istituto;

– acquisizione informatica dei predetti dati con caricamento degli stessi nel sistema informativo dell’Istituto;

– liquidazione della pensione in modalità definitiva con invio automatizzato dei dati elaborati utili per la corresponsione della prestazione.

Ciò è reso possibile, nell’ambito delle Sedi provinciali e territoriali dell’Istituto, anche con interventi mirati a migliorare l’organizzazione del lavoro e le procedure informatiche, quali l’unificazione della fase di liquidazione con quella del pagamento delle pensioni, che consentono di accelerare la definizione dei singoli adempimenti e, quindi, l’erogazione delle prestazioni.

In linea con gli obiettivi di efficacia, efficienza, qualità ed adeguatezza del servizio offerto all’utenza, l’Istituto intende ora estendere la nuova procedura anche agli enti il cui personale risulta iscritto alle Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di Previdenza, senza più la necessità da parte dell’ente datore di lavoro di determinare un trattamento provvisorio.

Il diritto del pensionato di vedersi attribuire con immediatezza il trattamento pensionistico definitivo, la necessità di cristallizzare l’arretrato dei ruoli di variazione (con la possibilità di eliminare definitivamente l’arretrato stesso, non più aumentabile, attraverso progetti specifici), l’esigenza di ridurre il pagamento degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria sui conguagli di pensione, la possibilità di evitare il recupero del debito nei confronti dell’ente datore di lavoro per le maggiori somme attribuite in sede di trattamento provvisorio, la necessità di semplificare le procedura volta all’eliminazione di istruttorie, di richiesta di documenti, di duplicazione di richiesta dati, di certificazioni e dichiarazioni, hanno portato questo Istituto ad introdurre una modifica organizzativa nel procedimento concessivo della pensione all’iscritto.

 

 

  1. Nuova procedura per la trasmissione dei dati – Modello “PA 04”

2.1 Fase transitoria

 

Nelle more che sia operativa la procedura che consenta, anche ai fini delle prestazioni, l’immediato utilizzo delle informazioni già presenti nella Banca Dati Unificata (BDU) dell’Istituto, per le pensioni decorrenti dal 1° giugno 2004 in poi, gli Enti, il cui personale è iscritto alle Casse pensioni già gestite dagli ex Istituti di Previdenza, e le Amministrazioni statali delle quali finora sono state acquisite le competenze in materia pensionistica, dovranno utilizzare per le necessarie comunicazioni con le sedi provinciali o territoriali INPDAP esclusivamente la procedura indicata nella presente circolare, tramite l’applicativo Pensioni S7 appositamente aggiornato e ottimizzato (disponibile e distribuito agli enti nel mese di gennaio 2004).

A tal fine è stato predisposto un unico nuovo modello di comunicazione dei dati tra l’Istituto e l’ente datore di lavoro, denominato “PA 04”, che contiene tutte le informazioni già previste dai modelli 756 e 98.2, attualmente in uso, sul quale ogni ente avrà cura di riportare i dati anagrafici, giuridici e retributivi dell’iscritto, ancorché già trasmessi all’Inpdap.

Il modello “PA 04” si compone sostanzialmente di due parti:

  1. a) quella contenente i dati necessari a determinare l’importo della pensione;
  2. b) quella contenente i dati necessari alla ammissione a pagamento della pensione.

 

  1. a) In questa parte del modello (che riporta in pratica i dati presenti nei modelli 755 e 98.2) l’ente dovrà inserire tutti i dati anagrafici, di servizio e retributivi (dal 1° gennaio 1993 alla data di cessazione) necessari al calcolo della prestazione;

 

  1. b) in questa parte del modello (che riporta in pratica i dati presenti nel modello 756), l’ente dovrà inserire tutti i dati forniti dall’interessato sotto forma di autocertificazione e quindi tutte le informazioni riguardanti il diritto alle deduzioni e alle detrazioni per carichi di famiglia e da reddito da lavoro, l’eventuale delega al patronato nonché la modalità di pagamento della prestazione prescelta.

 

Tale modello, da produrre informaticamente e secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3), andrà compilato limitatamente ai dati necessari al calcolo ed al pagamento della prestazione (ad esempio, non occorre che l’Ente datore di lavoro certifichi tutte le retribuzioni dalla data di assunzione sino alla cessazione, ma può limitarsi a fornire le sole retribuzioni pensionabili utili al calcolo della pensione e, quindi, solo quelle rientranti nel periodo di riferimento; sono comunque richiesti i dati retributivi dal 1° gennaio 1993 alla cessazione).

 

Lo stesso modello “PA 04” dovrà, altresì, essere utilizzato dall’Ente datore di lavoro per eventuali successive trasmissioni di dati utili ai fini pensionistici, nei casi di ulteriori elementi precedentemente non considerati relativi a dati giuridici e/o economici (ad esempio, a seguito dei miglioramenti economici derivanti da contratto non ancora approvato al momento del primo invio del modello in parola) con conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico all’interessato da parte dell’Istituto.

 

2.2 Fase a regime.

 

Completate le funzionalità informatiche che permettono, anche ai fini pensionistici, di utilizzare le informazioni già presenti nella Banca Dati Unificata (BDU) dell’Istituto (consolidate con i dati del progetto Sonar e con quelli trasmessi in base alle circolari INPDAP n. 38/2000 e n. 39/2000, nonché alimentate dai dati provenienti dal modello 770 e dai flussi mensili, anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, con legge del 24 novembre 2003 n. 326), gli Enti e le Amministrazioni potranno verificare la posizione assicurativa dei propri dipendenti attraverso l’utilizzo di una procedura via web, alternativa alla procedura S7, integrando o aggiornando i dati già presenti in BDU ovvero modificando eventuali errori materiali, anche derivanti dalla migrazione degli stessi, al fine di garantire la completezza di tutti quegli elementi necessari alla liquidazione ed erogazione dei trattamenti di quiescenza. Si otterrà in questo modo la validazione dei dati presenti nella BDU, colmando eventuali lacune esistenti ed eliminando ogni ulteriore imprecisione riferita agli stessi elementi.

 

Ciò consentirà a questo Istituto di liquidare e ammettere a pagamento i trattamenti pensionistici sulla base di dati certi, presenti nella BDU, già aggiornati dagli Enti e dalle Amministrazioni in riferimento alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

 

L’attivazione della fase a regime è prevista entro la seconda parte dell’anno 2004 e sarà comunicata con successiva circolare.

 

  1. Acquisizione informatica dei dati

 

E’ di facile intuizione che lo scopo di procedere ad attribuire immediatamente la pensione in modalità definitiva (senza più la necessità di mettere a pagamento, quindi, un trattamento provvisorio) può essere raggiunto solo con il necessario e dovuto coinvolgimento dell’ente datore di lavoro che, se da un lato dovrà produrre assieme al modello “PA 04” ogni altra documentazione utile al pagamento della pensione (evitando in tal modo al pensionato di recarsi alla sede INPDAP per fornire dati o documenti presentati all’ente all’atto della cessazione dal servizio), dall’altro potrà fornire una sola volta le informazioni (peraltro limitate alle sole necessarie alla liquidazione della prestazione) senza duplicazione di digitazioni o errori nel calcolo del trattamento provvisorio, con conseguente recupero del debito nei confronti dell’ente stesso.

 

Pertanto, per una maggiore celerità nella conclusione del procedimento, gli Enti con personale iscritto alle Casse pensioni già gestite dagli ex Istituti di previdenza e le Amministrazioni statali delle quali finora sono state acquisite le competenze in materia pensionistica sono tenuti, si ribadisce, per le pensioni con decorrenza dal 1° giugno 2004 in poi, a fornire il modello “PA 04” in esame esclusivamente su supporto informatico (su floppy disk o tramite e-mail della Sede provinciale o territoriale dell’Istituto e, solo eccezionalmente, in formato cartaceo qualora non sia possibile l’invio informatico), avvalendosi dell’applicativo Pensioni S7, appositamente modificato. Gli enti datori di lavoro che già utilizzano l’applicativo S7 potranno scaricare la versione aggiornata (disponibile da gennaio 2004) direttamente dal sito Internet dell’Istituto (www.inpdap.gov.it), mentre gli enti che non hanno utilizzato il programma S7 potranno installare il nuovo applicativo aggiornato attraverso apposito cd-rom, disponibile presso tutte le Sedi dell’Inpdap a partire dal mese di gennaio 2004.

L’Ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere informaticamente il modello in parola almeno 3 mesi prima della cessazione dal servizio affinché la sede provinciale o territoriale INPDAP possa liquidare e attivare il pagamento della pensione dell’iscritto senza soluzione di continuità con il trattamento economico percepito fino all’atto della cessazione, ferme restando in ogni caso le decorrenze della pensione indicate da norme di legge o contrattuali (ad esempio per le pensioni decorrenti dal 1° giugno 2004 il predetto modello dovrà pervenire alle sedi INPDAP non oltre il 1° marzo 2004).

 

Si sottolinea che il rispetto dei termini sopraindicati rappresenta una condizione indispensabile per garantire al pensionato l’erogazione della pensione alla data prestabilita.

 

L’ente datore di lavoro, contestualmente alla trasmissione del modello in parola, si ripete informaticamente (su floppy o via e-mail), avrà cura di far pervenire alla Sede provinciale o territoriale Inpdap tutta la documentazione cartacea utile alla liquidazione e ammissione a pagamento della pensione, comprese eventuali domande di valutazione servizi/periodi (ad esempio, di riscatto, computo o ricongiunzione).

 

L’utilizzo del modello informatico, attraverso l’applicativo messo a disposizione dall’Istituto, esonera, comunque, l’Ente o l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità su errori di calcolo o di diritto della pensione, trasferendosi presso lo scrivente Istituto la responsabilità propria dell’ordinatore primario della spesa. Resta ferma la responsabilità dell’Ente datore di lavoro riguardo la certificazione della posizione giuridica ed economica del dipendente.

 

Con l’occasione si precisa che il nuovo modello “PA 04” dovrà essere utilizzato anche per la trasmissione dei dati inerenti la richiesta di altre prestazioni quali riscatti, ricongiunzioni, prosecuzione volontaria, computo, le cui istanze saranno presentate a partire dal 1° giugno 2004.

 

In tali ipotesi, considerato che tali prestazioni vengono già gestite con il Nuovo Sistema Informativo, la Sede provinciale o territoriale Inpdap provvederà a fornire all’Ente datore di lavoro un estratto dei dati relativi alla posizione assicurativa del dipendente, ove presenti in BDU, utili a definire la prestazione richiesta, per l’eventuale integrazione, modifica, nonché conferma degli stessi dati da parte del medesimo ente datore di lavoro.

 

Alla presente circolare seguiranno ulteriori istruzioni operative, da diramarsi entro gennaio 2004, per gli aspetti che riguardano gli adempimenti sia delle Sedi provinciali e territoriali, sia degli Enti datori di lavoro, anche attraverso la fornitura di una guida pratica operativa in relazione agli aspetti informatici/amministrativi (manuale d’uso dell’applicativo) e ai nuovi flussi procedurali di acquisizione dati-liquidazione-pagamento della prestazione.

 

Contestualmente, questo Istituto ha in programmazione (nei mesi di gennaio e febbraio 2004, in cui saranno distribuiti anche i cd-rom dell’applicativo informatico) iniziative di formazione che coinvolgeranno sia gli Enti datori di lavoro sia gli operatori delle proprie Sedi, al fine di garantire la piena operatività della nuova procedura nella consapevolezza che tali modifiche porteranno un reale beneficio e, quindi, un servizio di qualità più adeguato alle legittime aspettative del pensionato.

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dr. Luigi Marchione

F.to Dr. Marchione

 

Tenendo sempre presente che per la Guardia di Finanza il modello PA 04 con le relative procedura decorre dal 1 Gennaio 2010 data in cui l’INPDAP (ora INPS) assume la competenza della gestione pensione per tale Amministrazione – Circolare INPDAP nr. 18 del 18.09.2009 -, vediamo in sintesi di riportare i punti di interesse della sopra riportata Circolare INPDAP n. 34 del 17/12/2003, alla quale, comunque, si invita alla lettura:

 

– la procedura riguarda tutti coloro in pensione con decorrenza 1 giugno 2004,

 

– i dati devono essere comunicati all’INPDAP avvalendosi della procedura riportata nella citata Circolare e con il nuovo modello di comunicazione denominato “PA 04”, che sostanzialmente si compone di due parti:

 

  1. a) quella contenente i dati necessari a determinare l’importo della pensione;
  2. b) quella contenente i dati necessari alla ammissione a pagamento della pensione,

 

in particolare

 

nella parte a) (che riporta in pratica i dati presenti nei modelli 755 e 98.2) l’ente dovrà inserire tutti i dati anagrafici, di servizio e retributivi (dal 1° gennaio 1993 alla data di cessazione) necessari al calcolo della prestazione;

 

nella parte b) (che riporta in pratica i dati presenti nel modello 756), l’ente dovrà inserire tutti i dati forniti dall’interessato sotto forma di autocertificazione e quindi tutte le informazioni riguardanti il diritto alle deduzioni e alle detrazioni per carichi di famiglia e da reddito da lavoro, l’eventuale delega al patronato nonché la modalità di pagamento della prestazione prescelta.

 

– il modello deve essere trasmesso entro tre mesi prima della data di cessazione dal servizio, salvo casi particolari (es: riforma, decesso), sia in maniera informatica (su floppy o via e-mail) sia in maniera cartacea unitamente a tutta la documentazione  utile alla liquidazione e ammissione a pagamento della pensione, comprese eventuali domande di valutazione servizi/periodi (ad esempio, di riscatto, computo o ricongiunzione),

 

il modello “PA 04” deve essere inoltre utilizzato dall’Ente datore di lavoro per eventuali successive trasmissioni di dati utili ai fini pensionistici, nei casi di ulteriori elementi precedentemente non considerati relativi a dati giuridici e/o economici (ad esempio, a seguito dei miglioramenti economici derivanti da contratto non ancora approvato al momento del primo invio del modello in parola) con conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico all’interessato da parte dell’Istituto,

 

il modello dovrà essere utilizzato anche per la trasmissione dei dati inerenti la richiesta di altre prestazioni quali riscatti, ricongiunzioni, prosecuzione volontaria, computo, per le istanze sempre presentate a partire dal 1° giugno 2004,

 

l’utilizzo del modello informatico, attraverso l’applicativo messo a disposizione dall’Istituto, esonera, comunque, l’Ente o l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità su errori di calcolo o di diritto della pensione, trasferendosi presso lo scrivente Istituto la responsabilità propria dell’ordinatore primario della spesa. Resta ferma la responsabilità dell’Ente datore di lavoro riguardo la certificazione della posizione giuridica ed economica del dipendente.

 

Circolare INPDAP n. 10 del 10/02/2004

(Disposizioni operative in merito alla liquidazione e al pagamento della pensione in modalità definitiva da parte dell’Inpdap)

 

  1. Premessa

 

Con Circolare n. 34 del 17 dicembre 2003 sono state illustrate le nuove procedure concernenti la liquidazione e il pagamento della pensione in modalità definitiva per i trattamenti di quiescenza decorrenti dal 1° giugno 2004 nonché il nuovo modello “PA04” di trasmissione delle informazioni da parte degli enti datori di lavoro.

Con la presente si intendono definire ulteriori aspetti operativi riguardanti sia gli enti datori di lavoro che le Sedi provinciali e territoriali dell’Inpdap.

Interessati alla nuova procedura sono tutti gli Enti, il cui personale risulta iscritto alle Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di Previdenza, le Amministrazioni statali e gli Enti, con personale iscritto alla Cassa dei Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS), delle quali finora sono state acquisite le competenze in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici.

Per quanto riguarda il personale del comparto Scuola, per contro, i Centri Servizi Amministrativi (CC.SS.AA) del M.I.U.R. continueranno ad utilizzare, per la trasmissione dei dati, la procedura amministrativa ed informatica attualmente in uso, secondo le istruzioni già impartite da questo Istituto e concordate con il M.I.U.R. stesso (le relative Informative sono reperibili dai soggetti esterni sul sito www.inpdap.gov.it e dai soggetti interni nella cartella pubblica di posta elettronica “Trattamenti pensionistici – Ufficio I – 2002/2003”).

 

  1. Liquidazione e pagamento del trattamento pensionistico

2.1 Avvio del procedimento

 

Il trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità è attivato sulla base della relativa domanda dell’interessato che deve essere presentata sia alla Sede provinciale o territoriale dell’Inpdap, competente in base alla sua residenza, sia all’Ente o all’Amministrazione presso cui svolge l’attività lavorativa.

 

La domanda deve contenere anche tutte le informazioni necessarie per il pagamento della prestazione (modalità prescelta di pagamento/accredito della pensione, le detrazioni di imposta, l’eventuale assegno per il nucleo familiare e la delega al patronato); a tal fine, l’interessato dovrà utilizzare l’apposito modello (allegato1), disponibile sul sito intranet/internet www.inpdap.gov.it oppure presso le Sedi provinciali o territoriali.

 

Considerato che l’ente datore di lavoro è tenuto ad inviare alla competente Sede Inpdap la documentazione informatica e cartacea (ivi compresa la domanda di pensione dell’interessato) almeno tre mesi prima rispetto alla data prevista per il collocamento a riposo, è nell’interesse dell’iscritto presentare l’istanza con un congruo anticipo rispetto ai suddetti termini al fine di rispettare i tempi tecnici occorrenti al compimento di tutte le operazioni necessarie alla liquidazione e al pagamento della pensione in modalità definitiva. Resta fermo, in ogni caso, quanto disposto dall’articolo 59, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede: “Le domande per il

pensionamento di anzianità dei dipendenti della pubblica amministrazione non possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data indicata per l’accesso al pensionamento….”

La presentazione dell’istanza di pensionamento non ha alcun collegamento con i termini di preavviso previsti dai diversi CCNL nei casi di recesso del dipendente (in quanto questi ultimi attengono esclusivamente al rapporto di lavoro) ma serve solo per garantire all’interessato l’immediatezza del trattamento pensionistico, senza soluzione di continuità con lo stipendio percepito dallo stesso in attività di servizio.

Nell’ottica di una migliore efficienza del servizio offerto da parte sia dei datori di lavoro che dell’Istituto, quali attori coinvolti direttamente nel procedimento relativo alla erogazione della prestazione, sarà cura delle Amministrazioni e degli Enti sensibilizzare i propri dipendenti affinché presentino la domanda di pensione nei tempi e con le modalità di cui alla presente circolare, al fine di ottenere un tempestivo pagamento del trattamento pensionistico da parte dell’Inpdap.

 

2.2 Installazione e aggiornamento della nuova procedura

 

Alla pagina web del sito Inpdap HTTP://WWW.INPDAP.IT/WEBNET/SITO/FRAME.ASP   è disponibile il nuovo applicativo, con il relativo manuale di installazione, realizzato in due versioni: -aggiornamento per gli Enti o Amministrazioni che già si avvalgono della procedura S7; – pacchetto completo per gli Enti o Amministrazioni che non hanno mai utilizzato tale programma e che, pertanto, devono procedere ad una installazione ex novo.

Qualora si dovessero riscontrare difficoltà per scaricare l’aggiornamento ovvero il pacchetto completo, può essere richiesto apposito cd-rom inviando una e-mail alla casella di posta elettronica pensionieuro@inpdap.gov.it, specificando l’Ente o Amministrazione richiedente e l’indirizzo al quale far pervenire il supporto magnetico, che verrà inoltrato in tempi brevissimi.

Si fa presente, inoltre, che la suddetta casella di posta elettronica è disponibile anche per porre quesiti di carattere tecnico, in particolare su eventuali problematiche relative all’installazione o aggiornamento dell’applicativo.

 

2.3. Adempimenti delle Amministrazioni ed Enti datori di lavoro

 

Come indicato nella citata Circolare n. 34, per le pensioni decorrenti dal 1° giugno 2004, gli Enti e le Amministrazioni interessate dovranno utilizzare per le necessarie comunicazioni con le Sedi provinciali e territoriali Inpdap, esclusivamente ed in maniera informatica, il modello PA 04 (allegato 2) nella versione aggiornata dell’applicativo Pensioni S7.

Questo nuovo modello contiene le informazioni già previste dal modello 98.2, attualmente in uso, sul quale l’ente datore di lavoro avrà cura di riportare i dati anagrafici, giuridici e retributivi dell’iscritto utili ai fini della liquidazione e del pagamento della pensione, ancorché già trasmessi a questo Istituto in virtù di altre disposizioni (progetto “SONAR”, Circolari n. 38 e n. 39, rispettivamente del 21 e del 24 luglio 2000, modello 770, Circolare n. 1 del 10 gennaio 2002), fermo restando quanto precisato con la citata Circolare n. 34/2003 (paragrafo 2.2 – Fase a regime).

 

Conseguentemente, l’ente datore di lavoro dovrà certificare tutti i dati necessari per la liquidazione e l’erogazione del trattamento di quiescenza, ivi compresi quelli riguardanti servizi o periodi prestati presso altri Enti o Amministrazioni con obbligo di iscrizione Inpdap.

 

Si fa presente che nulla è innovato in merito alla certificazione e valutazione di periodi o servizi resi presso le diverse Casse gestite dall’Inpdap o presso altri fondi (esempio: articoli 2 e 6 della legge n. 29/1979) ovvero riconosciuti utili attraverso l’istituto del riscatto o del computo.

 

Si sottolinea che le retribuzioni pensionabili utili al calcolo sono esclusivamente quelle rientranti nel periodo di riferimento e, in ogni caso, sono richiesti solo i dati retributivi dal 1° gennaio 1993 alla data di cessazione.

L’applicativo S7 – versione PA 04 – consente all’ente datore di lavoro di continuare ad inserire gli importi di retribuzione, percepiti in ciascun anno solare, secondo le modalità già in uso (specificando separatamente le diverse voci, ad esempio: stipendio base, RIA, indennità integrativa speciale, straordinario, premio incentivante, etc…e inserendo le singole variazioni della retribuzione avvenute nel corso dell’anno stesso), utilizzando così le informazioni già presenti nella propria banca dati.

 

In tale ipotesi, il sistema provvederà in automatico a calcolare il totale annuo, tenendo conto delle variazioni inserite.

Tuttavia, seguendo un principio di flessibilità, la nuova versione modello PA 04 dell’applicativo S7 permette agli Enti o Amministrazioni di adottare una diversa modalità di certificazione delle retribuzioni che ricalca quella relativa alle retribuzioni da dichiarare ai fini del modello 770.

Il nuovo modello PA 04, infatti, riporta le voci contenute nel quadro “DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAP” del modello 770.

In questa fase transitoria, tuttavia, non essendoci un collegamento diretto tra il modello 770 e l’applicativo S7 ai fini della liquidazione della pensione, l’ente datore di lavoro, qualora intendesse utilizzare questa nuova modalità di inserimento, dovrà considerare le seguenti voci aggregate di emolumenti:

– retribuzioni fisse e continuative (in via generale e a solo titolo di esempio, sono da includere per i dipendenti delle Casse degli ex II.PP.: stipendio base, indennità integrativa speciale se non conglobata nello stipendio, retribuzione individuale di anzianità, ogni altro emolumento avente carattere di generalità, fissità e ricorrenza);

– retribuzioni accessorie (lavoro straordinario, premi incentivanti, indennità legate alla presenza, ecc.);

– retribuzione di base per il calcolo del 18% (si applica soltanto per gli iscritti alla Cassa Stato e riguarda in via generale e solo a titolo di esempio: stipendio base, retribuzione individuale di anzianità etc.);

– indennità non annualizzabili (ferie non godute e indennità di mancato preavviso);

– tredicesima mensilità (per gli iscritti alla Cassa Stato tale emolumento non rientra tra quelli maggiorabili del 18%);

– benefici legge n. 336/1970.

In questa ipotesi l’Ente o Amministrazione può inserire direttamente gli importi annui totali delle singole voci retributive così come sopra aggregate senza più riportare le variazioni avvenute nel corso dell’anno solare.

Qualunque sia la modalità di inserimento dati utilizzata dall’ente datore di lavoro, per l’anno di cessazione dal servizio è necessario certificare sempre le variazioni di retribuzione intervenute nell’anno stesso. Infatti, in questo caso, è necessario acquisire l’informazione relativa alla retribuzione annua corrisposta alla cessazione per il calcolo della quota “A” di pensione e, pertanto, qualora ci siano delle variazioni di retribuzione nel corso dell’anno, si deve avere cura di inserirle rispettandone gli importi alle singole scadenze. Lo stesso dicasi delle future scadenze contrattuali per le quali è, ovviamente, improponibile un totale annuo; dovranno essere inserite tante retribuzioni annue per quante sono le date di decorrenza dei miglioramenti contrattuali successive alla cessazione.

In entrambi i casi (inserimento delle singole voci in maniera analitica ovvero delle nuove voci aggregate), quanto visualizzato e stampato sul modello PA 04 sarà il totale della retribuzione percepita nell’anno e raggruppato nelle nuove voci emolumenti.

In merito agli elementi riguardanti l’erogazione della pensione, l’Ente o Amministrazione dovrà limitarsi ad inserire nel pacchetto applicativo esclusivamente la modalità di pagamento della prestazione sulla base della scelta effettuata dall’interessato e riportata nel modello di domanda di pensione.

 

Terminate le operazioni di acquisizione dati, l’ente datore di lavoro, dopo aver attivato l’apposita funzione “diritto e calcolo della pensione“, procede alla stampa dell’elaborato, ossia alla riproduzione cartacea del modello PA 04 e del foglio di calcolo della pensione, che dovrà essere inviato alla competente Sede contestualmente alla relativa trasmissione informatica (su floppy disk o tramite e-mail della Sede dell’Istituto competente in base alla residenza dell’interessato).

 

L’ente datore di lavoro, contestualmente alla trasmissione del modello in parola, avrà cura di far pervenire alla Sede provinciale o territoriale Inpdap l’ulteriore documentazione cartacea utile alla liquidazione e ammissione a pagamento della pensione, comprese eventuali domande di valutazione di servizi/periodi (ad esempio riscatto, ricongiunzioni, computo, ecc), nonché tutte le auto dichiarazioni presentate dal dipendente.

 

Inoltre, qualora l’interessato abbia contratto prestito contro cessione di quota della retribuzione con Istituto autorizzato diverso dall’Inpdap e, alla data di cessazione dal servizio, non lo abbia ancora estinto, dovrà essere prodotta idonea documentazione con l’indicazione della quota mensile ceduta, nonché dichiarazione del dipendente stesso dalla quale risulti il riconoscimento del debito residuo.

 

L’impiego della nuova procedura informatica consente l’esonero da ogni responsabilità derivante da errori di calcolo o di diritto da parte degli enti datori di lavoro, fatti salvi i casi di parziale o inesatta trasmissione dei dati, cui deriva la ripetibilità di eventuali indebiti pensionistici.

 

Si ribadisce che, per le cessazioni decorrenti dal 1° giugno 2004, gli Enti o Amministrazioni sono tenuti a trasmettere i dati utili alla liquidazione e pagamento della pensione almeno 3 mesi prima della cessazione dal servizio affinché la Sede Inpdap possa erogare il trattamento pensionistico all’iscritto senza soluzione di continuità con il trattamento economico percepito fino all’atto della cessazione, ferme restando in ogni caso le decorrenze della pensione indicate da norme di legge.

 

A tal proposito, è di tutta evidenza che le ipotesi di un ritardo dell’ente datore di lavoro nella trasmissione della documentazione di propria competenza, cartacea e su supporto magnetico, e comunque tali da determinare in favore di un iscritto l’insorgere del diritto alla percezione di somme indennitarie, formeranno oggetto di azione di rivalsa da parte di questo Istituto.

La stessa procedura dovrà essere utilizzata per la liquidazione ed il pagamento di trattamenti pensionistici derivati da cessazioni dal servizio per infermità o decesso.

 

2.4 Adempimenti delle Sedi provinciali o territoriali Inpdap

 

La presentazione della domanda di pensione, da parte dell’interessato, sia all’Ente datore di lavoro sia alla Sede provinciale o territoriale competente, consente a quest’ultima di effettuare una prima ricognizione della posizione assicurativa dell’iscritto, sulla base degli elementi già presenti agli atti, al fine di rispettare i tempi necessari per la liquidazione ed erogazione del trattamento pensionistico (così, ad esempio, qualora risulti acquisita una domanda di ricongiunzione non ancora definita, la Sede può richiedere già in questa fase i relativi dati alla competente sede Inps).

 

Ai fini della liquidazione e del pagamento del trattamento pensionistico, la Sede provinciale o territoriale competente riceve il supporto magnetico e la documentazione cartacea dall’ente datore di lavoro; conseguentemente, dopo una completa ricognizione della posizione previdenziale del richiedente e il controllo dei dati presenti in video con quelli cartacei, può procedere alla successiva fase di “verifica determinazione” che attiva il passaggio delle informazioni dall’applicativo liquidazione a quello che gestisce il pagamento.

 

Si ricorda, inoltre, che in fase di liquidazione della pensione la Sede attribuisce il numero di iscrizione utilizzando un range di numeri tra quelli messi a disposizione della Sede stessa, secondo le istruzioni in uso e notifica la determina di pensione all’interessato, allegando alla stessa il libretto di pensione.

Come di consueto, in fase di pagamento, la Sede, sulla base della determina e di tutta la documentazione cartacea, previo controllo di congruità dei dati, procede all’inserimento delle informazioni riguardanti l’erogazione della pensione, quali le deduzioni/detrazioni d’imposta, l’assegno per il nucleo familiare, la delega al patronato, ecc., indicati nella domanda di pensione.

Si precisa che la sistemazione contributiva dovrà essere effettuata sulla base delle informazioni in possesso dell’Inpdap.

 

Qualora agli atti risulti una documentazione incompleta (ad esempio per mancanza della certificazione inerente servizi/periodi pregressi prestati presso enti o amministrazioni diverse), la Sede provinciale o territoriale dovrà richiedere tempestivamente all’Ente o Amministrazione interessata i dati necessari, da trasferire mediante il nuovo modello PA 04. In tal caso, la Sede può procedere alla liquidazione e conseguente erogazione della pensione anche in assenza delle certificazioni richieste solo qualora, sulla base della documentazione presente agli atti, risulti acquisito il diritto a pensione.

 

Come già precisato nella più volte citata Circolare n. 34/2003, il nuovo modello PA 04 dovrà essere utilizzato, non solo ai fini della liquidazione e pagamento dei trattamenti pensionistici, ma anche per altre prestazioni quali riscatti, ricongiunzioni, prosecuzione volontaria, computo e costituzione posizione assicurativa all’Inps, per le domande presentate dal 1° giugno 2004.

Considerata la rilevanza delle operazioni e delle attività da porre in essere, si confida nello spirito di responsabilità e di collaborazione sempre dimostrate dalle Amministrazioni e dalle Sedi, affinché l’Istituto possa rispondere, in maniera adeguata, alle legittime aspettative dei pensionati volte ad ottenere, da subito, il pagamento della pensione determinata dall’Inpdap, senza più la necessità di passare per un trattamento provvisorio liquidato dal datore di lavoro.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Luigi Marchione

F.to Dr. Marchione

 

Attenzione: alla sopra citata Circolare è allegato, tra l’altro, fac-simile del Mod. PA04 ver. 10-SPA001-PA001, che si consiglia di visionarlo per avere una idea della sua composizione.

 

Vediamo in sintesi di riportare i punti di interesse della citata Circolare alla quale, comunque, si invita alla lettura:

 

– il trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità si attiva con la presentazione della relativa domanda dell’interessato (che deve contenente anche le informazioni necessarie per il pagamento) da presentare sia alla Sede provinciale o territoriale dell’Inpdap, competente in base alla sua residenza, sia all’Ente o all’Amministrazione presso cui svolge l’attività lavorativa,

 

– consiglia l’interessato di presentare l’istanza con un congruo anticipo rispetto al termine dei tre mesi rappresentando comunque che l’anticipo dell’istanza di pensionamento di anzianità non può superare il termine dei dodici mesi così come previsto dall’articolo 59, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

 

– conferma l’invio della domanda, da parte dell’Ente datore di lavoro all’inpdap competente,  almeno tre mesi prima della data prevista per il collocamento a riposo, sia in maniera informatica che cartacea e che tutte le comunicazioni dovranno essere fatte con il modello PA 04 (che si trova in allegato nr. 2 alla circolare). Specifica le modalità di inserimento dati della retribuzione pensionabile. Precisa che terminate le operazioni di acquisizione dati, l’ente datore di lavoro, dopo aver attivato l’apposita funzione “diritto e calcolo della pensione“, procede alla stampa dell’elaborato, ossia alla riproduzione cartacea del modello PA 04 e del foglio di calcolo della pensione, che dovrà inviare alla competente Sede contestualmente alla relativa trasmissione informatica (su floppy disk o tramite e-mail della Sede dell’Istituto competente in base alla residenza dell’interessato). Afferma che l’ente datore di lavoro dovrà certificare tutti i dati necessari per la liquidazione e l’erogazione del trattamento di quiescenza, ivi compresi quelli riguardanti servizi o periodi prestati presso altri Enti o Amministrazioni con obbligo di iscrizione Inpdap. Evidenzia che nelle ipotesi di un ritardo dell’ente datore di lavoro nella trasmissione della documentazione di propria competenza, cartacea e su supporto magnetico, e comunque tali da determinare in favore di un iscritto l’insorgere del diritto alla percezione di somme indennitarie, formeranno oggetto di azione di rivalsa da parte di questo Istituto. Ribadisce che l’impiego della nuova procedura informatica consente l’esonero da ogni responsabilità derivante da errori di calcolo o di diritto da parte degli enti datori di lavoro, fatti salvi i casi di parziale o inesatta trasmissione dei dati, cui deriva la ripetibilità di eventuali indebiti pensionistici. Ricorda che in fase di liquidazione della pensione la Sede Inpdap attribuisce il numero di iscrizione utilizzando un range di numeri tra quelli messi a disposizione della Sede stessa, secondo le istruzioni in uso e notifica la determina di pensione all’interessato, allegando alla stessa il libretto di pensione. Specifica che qualora agli atti risulti una documentazione incompleta (ad esempio per mancanza della certificazione inerente servizi/periodi pregressi prestati presso enti o amministrazioni diverse), la Sede provinciale o territoriale dovrà richiedere tempestivamente all’Ente o Amministrazione interessata i dati necessari, da trasferire mediante il nuovo modello PA 04. In tal caso, la Sede può procedere alla liquidazione e conseguente erogazione della pensione anche in assenza delle certificazioni richieste solo qualora, sulla base della documentazione presente agli atti, risulti acquisito il diritto a pensione,

 

– ribadisce che il nuovo modello PA 04 dovrà essere utilizzato, non solo ai fini della liquidazione e pagamento dei trattamenti pensionistici, ma anche per altre prestazioni quali riscatti, ricongiunzioni, prosecuzione volontaria, computo e costituzione posizione assicurativa all’Inps, per le domande presentate dal 1° giugno 2004.

Circolare INPDAP n. 33 del 27/05/2004

(Liquidazione e pagamento della pensione in modalità definitiva da parte dell’Inpdap – Precisazioni.)

 

Sommario: 1. Premessa. 2. Avvio del procedimento. 3. Adempimenti delle Amministrazioni o

Enti datori di lavoro. 4. Interessi legali e/o rivalutazione monetaria; 4.1 Prime liquidazioni; 4.2

Riliquidazioni. 5. Revoca o modifica del provvedimento.

 

  1. Premessa

 

Con Circolari n. 34 e n. 10 rispettivamente del 17 dicembre 2003 e 10 febbraio 2004 l’Inpdap ha fornito le prime disposizioni in merito alle nuove procedure concernenti la liquidazione ed il pagamento della pensione in modalità definitiva per i trattamenti di quiescenza decorrenti dal 1° giugno 2004 nonché la compilazione del nuovo modello “PA 04” di trasmissione delle informazioni da parte degli enti datori di lavoro.

Di seguito si forniscono ulteriori precisazioni riguardo a specifiche problematiche.

 

  1. Avvio del procedimento

 

L’interessato è tenuto a presentare la domanda volta al riconoscimento di un trattamento pensionistico sia all’Ente o all’Amministrazione presso cui svolge attività lavorativa sia alla Sede provinciale o territoriale dell’Inpdap, competente in base alla sua residenza. Per il personale delle Università in indirizzo e di quello del comparto Scuola la Sede competente è quella coincidente con la sede dell’Università o della scuola presso la quale il dipendente presta servizio (cfr. Circolare n.23 del 30 marzo 2004 e Informativa n. 27 del giorno 11 marzo 2002).

 

Al fine di semplificare la procedura, solo la domanda indirizzata a questo Istituto deve essere corredata di tutti gli allegati facenti parte integrante dell’istanza stessa e contenenti tutte le informazioni necessarie per il pagamento della prestazione; alla copia da presentare all’ente datore di lavoro, invece, basterà allegare i modelli 2, 3, e 4 della stessa domanda di pensione allegata alla Circolare n. 10 del 10/02/04 contenenti la modalità prescelta di pagamento/accredito della pensione.

 

Si ribadisce che è nell’interesse dell’iscritto presentare la domanda di pensione con un congruo anticipo rispetto ai tre mesi richiesti all’ente datore di lavoro per l’invio all’Inpdap della documentazione informatica e cartacea ferma restando, in ogni caso, la facoltà di revoca dell’istanza di risoluzione del rapporto di lavoro da parte degli interessati secondo le modalità e termini previsti dai contratti collettivi di lavoro o dai regolamenti interni delle singole Amministrazioni o Enti di appartenenza.

 

In analogia alla procedura prevista per l’attribuzione di un trattamento pensionistico, anche per le altre prestazioni quali riscatti, ricongiunzioni, prosecuzione volontaria, computo e costituzione posizione assicurativa all’Inps, le relative domande, facenti parte integrante del modello PA 04, a partire dal 1° giugno 2004 devono essere inoltrate sia alla sede Inpdap territorialmente competente che all’Ente o Amministrazione di appartenenza dell’interessato.

 

  1. Adempimenti delle Amministrazioni o Enti datori di lavoro

 

La presentazione della domanda all’ente datore di lavoro autorizza quest’ultimo ad avviare tutte le operazioni di propria competenza al fine di consentire all’Inpdap la liquidazione e la ammissione a pagamento del trattamento pensionistico, senza attendere formali e specifiche richieste da parte di questo Istituto (ciò vale anche per le altre prestazioni quali riscatti, ricongiunzioni, prosecuzione volontaria, computo e costituzione posizione assicurativa all’Inps).

 

Nell’ottica di non gravare l’ente datore di lavoro di incombenze non strettamente connesse alle sue competenze, si comunica che non deve essere più compilata la parte del modello “PA 04” riguardante la scelta del patronato in quanto il pensionato è già tenuto a manifestare in tal senso la propria volontà attraverso l’apposito modello di delega riportato nell’allegato n. 7 della domanda di pensione da trasmettere all’Inpdap. Quanto prima l’Istituto provvederà ad aggiornare l’applicativo eliminando nel modello PA 04 il riquadro inerente la scelta del patronato.

 

Ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa e per una corretta informazione al dipendente sullo stato del procedimento, gli enti datori di lavoro sono tenuti a consegnare all’interessato, contestualmente alla trasmissione dei dati all’Inpdap, una copia cartacea del modello “PA 04”.

 

Le Amministrazioni statali in indirizzo che abbiano già definito un provvedimento relativo a servizi o periodi computati o ricongiunti senza onere ovvero servizi e periodi riscattati e/o ricongiunti con onere e/o relativi a prosecuzione volontaria, dovranno inserire negli appositi quadri 2 e 3 del modello PA 04 i soli elementi ivi richiesti, senza la necessità di trasmettere la relativa documentazione cartacea.

 

  1. Interessi legali e/o rivalutazione monetaria

 

4.1. Prime liquidazioni

 

Preliminarmente si ritiene utile ricordare che il provvedimento di conferimento del trattamento di quiescenza è un atto amministrativo complesso, alla cui formazione concorrono manifestazioni di volontà o dichiarazioni di scienza di più soggetti pubblici per la cui adozione sono, pertanto, necessari imprescindibili tempi tecnici, come riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Tale principio è stato recepito dal decreto ministeriale 1° settembre 1998, n. 352, recante i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, per ritardato pagamento dei trattamenti pensionistici, il quale prevede all’articolo 3 che “Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria decorrono dalla data di maturazione del credito principale, ovvero dalla scadenza del termine previsto ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’adozione del relativo provvedimento……”

 

In merito si ricorda che con l’entrata in vigore del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140), avvenuta il 29 marzo 1997, i predetti termini di adozione del provvedimento pensionistico sono stati fissati – per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione ed integrazioni – in trenta giorni decorrenti dalla data di cessazione dal servizio del dipendente.

 

Delineati i principi generali, occorre tenere conto dell’evoluzione normativa in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici; in particolare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l’accesso al pensionamento anticipato è stabilito alle date espressamente indicate dall’articolo 59, comma 8, legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed è correlato alla data di maturazione dei requisiti contributivi e/o anagrafici prescritti per il diritto a pensione, indipendentemente dalla data di cessazione dal servizio.

 

E’ di tutta evidenza che in tale ipotesi la maturazione del diritto alla prestazione non coincide con la cessazione dal servizio ma bensì con la data di decorrenza del trattamento pensionistico; pertanto, il dies a quo dal quale computare gli interessi coincide con il 31° giorno successivo alla decorrenza della pensione.

 

Resta inteso che qualora la domanda di pensione sia stata presentata successivamente alla data prevista per la decorrenza del relativo trattamento, il termine dal quale far decorre gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria si individua nel 31° giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza stessa, ferma restando la prescrizione di durata quinquennale.

 

Tale disposizione vale anche ai fini della concessione della pensione di privilegio; infatti, quantunque al momento della cessazione dal servizio sussista ope legis il diritto all’attribuzione del relativo trattamento, essendo tale beneficio collegato ad un’infermità contratta in servizio, in tale momento non sorge, comunque, alcun credito nei confronti di questo Istituto, da cui discenda il diritto alla corresponsione degli oneri risarcitori in questione. In tale ipotesi rileva la circostanza che il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato è subordinato alla presentazione di un’apposita istanza dell’interessato che determina l’avvio del procedimento per il riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio.

Ne discende che nei casi di liquidazione di un trattamento pensionistico di privilegio, la data da prendere a base per il calcolo degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria coinciderà con il 31° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, indipendentemente dagli ulteriori tempi tecnici occorrenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità o lesioni da causa di servizio, in quanto questi ultimi non hanno rilevanza esterna, ma solo endoprocedimentale. Resta fermo il diritto agli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, qualora spettanti, sulla pensione ordinaria già in godimento qualora questa sia stata erogata in ritardo rispetto alla data di decorrenza della stessa.

 

Al fine di agevolare l’individuazione del dies a quo dal quale far decorrere il calcolo degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria si ritiene utile riportare il seguente quadro sinottico:

 

Tipologia di prestazione Dies a quo

 

Trattamento pensionistico anticipato • 31° giorno successivo alla data di decorrenza della pensione;

  • 31° giorno successivo alla data di presentazione della domanda qualora successiva alla data decorrenza.

Trattamento pensionistico di vecchiaia • 31° giorno successivo alla cessazione dal servizio;• 31° giorno successivo alla data di presentazione della domanda qualora successiva alla data decorrenza.

Trattamento pensionistico ai superstiti • 31° giorno successivo alla data di decorrenza della pensione;• 31° giorno successivo alla data di presentazione della domanda qualora successiva alla data decorrenza.

Trattamento pensionistico di inabilità: – Ex articolo 7, comma 1, lettera a) e b) Legge n. 379/1955 – Ex articolo 42 DPR 1092/1973  • 31° giorno successivo alla data di decorrenza della pensione; • 31° giorno successivo alla data di presentazione della domanda qualora successiva alla data decorrenza.

Trattamento pensionistico ex articolo 2,

comma 12 legge n. 335/1995: • 31° giorno successivo alla cessazione dal servizio se l’iter è avviato in costanza di attività lavorativa; • 31° giorno successivo alla data di decorrenza della pensione se l’iter è avviato successivamente al collocamento a riposo.

Trattamento pensionistico privilegiato 31° giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

 

Non sussistono particolari problemi in merito all’individuazione del termine finale (dies ad quem) per il computo degli interessi e/o rivalutazione monetaria, stante la precisa disposizione recata a tal fine dal citato DM 352/1998 e consistente nella data in cui è avvenuto il pagamento del credito principale.

 

Per ragioni di correntezza amministrativa, questo Istituto erogherà anche le quote di interessi legali e/o rivalutazione monetaria non di propria competenza che comunque saranno oggetto di successiva rivalsa verso l’Ente o Amministrazione già datore di lavoro del pensionato che abbia concorso con ritardo nella trasmissione della documentazione cartacea.

A tal fine si rinvia alle istruzioni impartite da questo Istituto con Informativa n. 13 del 5 marzo 2003 con la quale è stato disposto che le Sedi provinciali e territoriali dell’Inpdap curino direttamente la rivalsa limitatamente alle pensioni relative agli iscritti alle Casse pensioni della ex Direzione Generale degli Istituti di Previdenza mentre permane la riserva di fornire ulteriori disposizioni in ordine all’analoga azione di rivalsa da esperire nei confronti delle Amministrazioni statali.

 

4.2 Riliquidazioni

 

Analogamente ai provvedimenti di prima liquidazione anche nell’ipotesi di riliquidazione di un trattamento pensionistico i tempi procedimentali per l’adozione del relativo provvedimento sono quelli ordinari di 30 giorni decorrenti dall’insorgere del diritto.

 

Il dies a quo, pertanto, per l’erogazione degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria coincide con il 31° giorno dalla maturazione del diritto che dà titolo alla riliquidazione, fatta salva l’azione di rivalsa nei confronti dell’ente datore di lavoro per il periodo intercorrente tra l’insorgere del dies a quo e la data di invio a questo Istituto della documentazione informatica e cartacea.

 

Fra le cause che generano il provvedimento di riliquidazione, quella che ricorre più frequentemente si può identificare nell’applicazione di miglioramenti economici disposti dal contratto di comparto, in particolare per i dipendenti cessati nell’arco della vigenza contrattuale.

 

In tale ipotesi assume rilevanza la data di pubblicazione del CCNL nella Gazzetta Ufficiale; per le cessazioni già intervenute alla medesima data, il dies a quo decorre dal 31° giorno successivo alla data di pubblicazione del contratto mentre per le cessazioni successive a tale data il termine iniziale per il computo degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria coincide con il 31° giorno successivo alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti dell’ente datore di lavoro con le modalità sopra indicate.

 

L’individuazione dies ad quem non presenta, anche in questo caso, alcuna difficoltà consistendo nella data in cui avverrà il pagamento del credito principale.

E’ di tutta evidenza che saranno solo i valori monetari differenziali tra la prima liquidazione e la riliquidazione ad essere assunti a base per il calcolo degli oneri risarcitori.

 

Si ricorda, infine, che in ordine alla corresponsione dei maggiori ratei di pensione che scaturiscono da un provvedimento di riliquidazione e degli eventuali interessi collegati al ritardato pagamento del provvedimento stesso, vige la prescrizione di durata quinquennale da calcolarsi con le modalità già indicate con Circolare Inpdap n. 31 del 17 maggio 1999.

 

  1. Revoca o modifica del provvedimento

 

Con Circolare n. 10 del 10 febbraio 2004, questo Istituto ha precisato che l’impiego della nuova procedura informatica consente l’esonero da ogni responsabilità da errori di calcolo o di diritto da parte degli enti datori di lavoro, fatti salvi i casi di parziale o inesatta trasmissione dei dati, cui deriva la ripetibilità di eventuali indebiti pensionistici.

Ciò vale anche nei confronti delle Amministrazioni statali per le quali l’Inpdap ha assunto le competenza in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici configurandosi queste ultime esclusivamente quali enti datori di lavoro del dipendente.

 

In particolare, in merito alle ipotesi in cui si può verificare una revoca o modifica del provvedimento, il comma 1 dell’articolo 8, del DPR 8 agosto 1986, n. 538 nel rinviare espressamente alle disposizioni contenute negli articoli 204, 205, 206, 207 e 208 del DPR 1092/1973, conferma i motivi e i termini già previsti dalla legge 3 maggio 1967, n. 315 e dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n, 428, ivi compreso il termine di 10 anni dalla data di notifica del provvedimento qualora siano stati rinvenuti documenti nuovi dall’emissione del provvedimento ovvero quest’ultimo sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.

 

Per quanto riguarda gli effetti derivanti da una riliquidazione che comporti un trattamento pensionistico inferiore a quello originariamente concesso o che neghi il diritto al trattamento di quiescenza, in un primo momento riconosciuto, sia nei confronti degli iscritti alle Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza che nei confronti degli iscritti alla gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 206 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni; quest’ultimo sancisce che “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte a seguito all’accertamento di fatto doloso dell’interessato.

 

Il mancato recupero derivante dall’applicazione della norma del presente articolo può essere addebitato all’impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave”.

 

Qualora questo Istituto abbia erogato un trattamento pensionistico in misura superiore a quella dovuta e ciò sia derivato non da dolo dell’interessato ma da errore od omissione di dati contenuti nella documentazione cartacea o informatica trasmessa, l’ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte.

 

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Si invitano le Sedi provinciali e territoriali dell’Inpdap a sensibilizzare tutti gli Enti e Amministrazioni iscritte, ricadenti nel territorio di propria competenza, ad utilizzare solo ed esclusivamente il pacchetto informatico PA 04; ciò in quanto il pagamento di un trattamento di quiescenza decorrente dal 1° giugno 2004 non deve più essere effettuato sulla base dei dati rilevabili dal vecchio modello 775 ma può avvenire solo a seguito della determinazione elaborata dalla procedura S7 che attiva il passaggio delle informazioni dall’applicativo liquidazione a quello che gestisce il pagamento.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Luigi Marchione

F.to Dr. Marchione

 

Vediamo in sintesi di riportare i punti di interesse e di novità della citata Circolare alla quale, comunque, si invita alla lettura:

 

– rappresenta una semplificazione della procedura inerente la presentazione della domanda di pensione, difatti specifica che solo quella indirizzata all’Inpdap deve essere corredata di tutti gli allegati facenti parte integrante dell’istanza stessa e contenenti tutte le informazioni necessarie per il pagamento della prestazione mentre per quella da presentare all’ente datore di lavoro basterà allegare i modelli 2, 3, e 4 della domanda di pensione allegata alla Circolare n. 10 del 10/02/04 contenenti la modalità prescelta di pagamento/accredito della pensione,

 

– espone il principio che ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa e per una corretta informazione al dipendente sullo stato del procedimento, gli enti datori di lavoro sono tenuti a consegnare all’interessato, contestualmente alla trasmissione dei dati all’Inpdap, una copia cartacea del modello “PA 04”,

 

– affronta la problematica degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria nel caso di liquidazione e riliquidazione del trattamento pensionistico,

 

–  fornisce chiarimenti in caso di revoca o modifica del provvedimento. In relazione a questo punto ci sembra interessante rappresentare che la Circolare in merito alle ipotesi in cui si può verificare una revoca o modifica del provvedimento fa presente che il comma 1 dell’articolo 8, del DPR 8 agosto 1986, n. 538 nel rinviare espressamente alle disposizioni contenute negli articoli 204, 205, 206, 207 e 208 del DPR 1092/1973, conferma i motivi e i termini già previsti dalla legge 3 maggio 1967, n. 315 e dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n, 428, ivi compreso il termine di 10 anni dalla data di notifica del provvedimento qualora siano stati rinvenuti documenti nuovi dall’emissione del provvedimento ovvero quest’ultimo sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.

 

SUPERAMENTO E ABOLIZIONE DEL MODELLO PA O4

 

Dal 1 aprile 2019 anche per il comparto difesa sicurezza e soccorso pubblico non sarà più utilizzato il Modello PA04 per il calcolo della pensione come evidenziato nella Circolare INPS nr. 26 del 13 febbraio 2019.

 

Con la citata Circolare l’INPS informa che dal 1 aprile 2019, relativamente al Corpo della Guardia di Finanza,  vi è il definitivo passaggio alla nuova procedura di liquidazione delle pensioni tramite la procedura SIN2 con il conseguente superamento e quindi abolizione del modello PA04 .

 

Difatti, la nuova procedura di liquidazione delle pensioni, partendo dalla banca dati delle posizioni assicurative, alimentate automaticamente dalle informazioni certificate dalle amministrazioni pubbliche che pervengono all’INPS attraverso i flussi Uniemens-ListaPosPa, realizza l’interdipendenza tra la posizione giuridico-retributiva e contributiva degli iscritti e la gestione delle prestazioni pensionistiche. Senza quindi più il tramite dell’amministrazione pubblica, come è avvenuto sino ad ora.

In sintesi, si può così descrivere il funzionamento della nuova PROCEDURA LIQUIDAZIONE PENSIONI SIN2

 

LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

attraverso

I FLUSSI UNIEMENS-LISTAPOSPA

inviano

INFORMAZIONI CERTIFICATE

alla

BANCA DATI DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE

dalla quale l’Inps attinge informazioni attraverso la

NUOVA PROCEDURA LIQUIDAZIONE PENSIONE SIN2

 

per arrivare cosi alla materiale liquidazione della pensione che l’INPS porterà a conoscenza del pensionato attraverso apposita Determina

 

Evidenzia inoltre l’importanza del conto assicurativo dell’iscritto all’INPS, dato che dal 1 aprile 2019 la liquidazione dei trattamenti pensionistici avverrà sulla base delle informazioni ivi contenute.

Rappresenta che le Amministrazioni per integrare o correggere le informazioni contenute nella Posizione Assicurativa devono avvalersi dell’applicativo Nuova Pasweb.

Considerata la novità e l’importanza si riporta la Circolare in argomento con l’invito a soffermarsi per la lettura.

 

Circolare INPS n. 26 del 13/02/2019

(Gestione Dipendenti Pubblici. Liquidazione delle pensioni sul nuovo sistema (SIN2) per il personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico iscritto alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato. Riliquidazioni delle pensioni per gli iscritti a tutte le Casse delle pensioni pubbliche)

 

  1. Premessa

L’Istituto ha avviato un programma di progressiva omogeneizzazione delle modalità operative e gestionali di liquidazione delle pensioni dei dipendenti pubblici, che al momento è rivolto al personale iscritto alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato (CTPS), per il quale è stato intrapreso il passaggio alla nuova procedura pensioni SIN2. Tale innovazione prevede il definitivo superamento dell’utilizzo del modello PA04 o di ogni altra analoga certificazione precedentemente utilizzata dai datori di lavoro in occasione del collocamento a riposo del dipendente.

La nuova procedura di liquidazione delle pensioni, partendo dalla banca dati delle posizioni assicurative, alimentata automaticamente dalle informazioni certificate dalle amministrazioni pubbliche che pervengono in Istituto attraverso i flussi Uniemens–ListaPosPa, realizza l’interdipendenza tra la posizione giuridico-retributiva e contributiva degli iscritti e la gestione delle prestazioni pensionistiche.

Le nuove modalità di liquidazione dei trattamenti pensionistici sono state introdotte per tutti i dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, mentre, con riferimento al personale militare del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, le stesse riguardano soltanto il personale dell’Arma dei Carabinieri e il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Inoltre, come comunicato con la circolare n. 115 del 29/11/2018 la procedura di liquidazione delle pensioni Sin 2 è stata estesa anche al personale della Polizia di Stato per i trattamenti di pensione con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Con la presente circolare si rende noto che con riferimento al restante personale del comparto citato, ossia per il personale dell’Esercito, Marina, Aeronautica, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria, è previsto l’utilizzo della nuova procedura per la liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale che cesserà dal servizio con decorrenza 1° aprile 2019.

Pertanto, a decorrere dalla predetta data, anche per il suddetto personale la liquidazione dei trattamenti pensionistici avverrà sulla base delle informazioni contenute nel conto assicurativo dell’iscritto, superando definitivamente l’utilizzo del modello PA04.

Al riguardo si comunica che il percorso formativo rivolto al personale delle Forze Armate e della Guardia di Finanza, già avviato e curato dalla Direzione Generale, si concluderà al termine del primo trimestre 2019, in modo da consentire agli operatori delle citate Amministrazioni di integrare e/o correggere, tramite l’applicativo Nuova Passweb, le posizioni assicurative degli iscritti in prossimità del pensionamento, in attesa della prevista sistemazione massiva di tutte le posizioni.

 

  1. Presentazione della domanda di pensione

 

Al fine di garantire l’erogazione della pensione alla decorrenza prestabilita, anche per il personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, la domanda di pensione dovrà essere presentata, in modalità esclusivamente telematica, almeno sei mesi prima della cessazione dal servizio.

Nella domanda dovranno essere riportate anche le eventuali richieste dell’iscritto per l’applicazione dei benefici in sede di pensione quali le maggiorazioni di status (ad es. la maggiorazione di cui all’art. 80 della legge n. 388/2000, i benefici di cui alla legge n. 336/70, ecc.).

Si precisa che, nel caso di domande di pensione di inabilità, il datore di lavoro dovrà inviare tramite Pec alla Struttura territoriale il verbale redatto dalla Commissione medica competente.

 

  1. Adempimenti delle Amministrazioni pubbliche in qualità di datori di lavoro: sistemazioni delle posizioni assicurative, inserimento di “anticipi DMA” e “ultimo miglio”

 

Il passaggio alle nuove modalità di liquidazione delle pensioni comporta l’erogazione della prestazione sulla base delle informazioni registrate sul conto assicurativo individuale degli iscritti, superando definitivamente l’utilizzo del modello PA04.

Si riepilogano brevemente le attività che gli operatori delle Amministrazioni del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, in qualità di datori di lavoro, devono porre in essere mediante l’utilizzo dell’applicativo Nuova Passweb, in attesa della sistemazione massiva delle posizioni tramite i flussi di denuncia.

In proposito, si ricorda che la sistemazione delle posizioni assicurative interessa il periodo dalla data di assunzione fino al 30/9/2012; per tale arco temporale deve essere verificata la congruenza e la completezza dei dati presenti in Posizione Assicurativa intervenendo eventualmente per la correzione attraverso l’applicativo Nuova Passweb.

Nello specifico, si forniscono le seguenti precisazioni.

Per il personale della Polizia di Stato si rinvia a quanto indicato nella circolare n. 115 del 29/11/2018.

Per quanto riguarda il personale delle Forze Armate di Esercito, Aeronautica e Marina, i periodi successivi al 30/09/2012 e fino al 31/12/2015 saranno oggetto di sistemazione massiva da parte del Ministero della Difesa, mentre per i periodi successivi al 31/12/2015 la sistemazione sarà a cura del MEF NOIPA, che a decorrere dalla predetta data ha in carico la gestione dei flussi di denuncia.

Per quanto riguarda la Guardia di Finanza i periodi successivi al 30/09/2012 e fino al 31/12/2015 saranno oggetto di specifica sistemazione, attraverso interventi che saranno concordati tra l’Ente datore di lavoro e l’Inps, mentre per i periodi successivi al 31/12/2015 la sistemazione sarà a cura del MEF NOIPA che a decorrere dalla predetta data ha in carico la gestione dei flussi di denuncia.

Infine, con riferimento al personale militare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria facente capo al Ministero della Giustizia, i periodi successivi al 30/09/2012 saranno oggetto di sistemazione massiva con flussi a cura del MEF NOIPA che gestisce i flussi di denuncia.

Di seguito si riepilogano brevemente le attività che, in via generale, gli operatori delle Amministrazioni devono porre in essere mediante l’applicativo Nuova Passweb per la sistemazione, fino al 30 settembre 2012, della posizione assicurativa dei pensionandi di rispettiva competenza che cesseranno dal servizio dal 1° aprile 2019, per la corretta individuazione delle retribuzioni imponibili con l’indicazione separata dei benefici di cui all’articolo 4 del D.lgs n. 165/1997, dell’indennità di aeronavigazione e dell’indennità di imbarco:

verifica delle sovrapposizioni di periodi ed eventuale correzione;

verifica della situazione giuridica fino al 31/12/1992;

completa sistemazione del periodo 1993-2004;

sistemazione della situazione giuridica ed economica dei periodi dal 1/1/2005 al 30/9/2012;

presa d’atto della situazione giuridica ed economica dei periodi dal 1/10/2012 in poi;

attribuzione delle maggiorazioni di servizio;

inserimento provvedimenti ante-subentro.

Ad integrazione della posizione assicurativa sistemata, gli Enti datori di lavoro devono inserire e certificare, tramite le apposite funzionalità presenti in Nuova Passweb, le informazioni retributive degli “anticipi DMA” e di “ultimo miglio”, indispensabili per consentire alla Struttura competente dell’Istituto la liquidazione della pensione.

Al riguardo, si precisa che il c.d. anticipo DMA, previsto per anticipare le denunce Uniemens-Lista PosPa, che al momento della lavorazione non saranno ancora pervenute, è consentito per un periodo complessivo non superiore a 8 mesi e può riferirsi esclusivamente all’assenza di denunce ricomprese fra l’ultima registrata in posizione assicurativa e quella relativa alla data di cessazione del servizio. Pertanto l’anticipo DMA non può colmare lacune contributive cui fanno seguito periodi per i quali è stata presentata regolare denuncia attraverso il flusso Uniemens-ListaPosPa. Si precisa inoltre che con l’inserimento dell’ultimo anticipo l’Ente certificherà anche la prevista cessazione dal servizio del dipendente.

Si rammenta infine che per informazioni di c.d. ultimo miglio si intende l’insieme dei dati pensionistici, giuridici ed economici, necessari per la liquidazione della quota A di pensione e per la valorizzazione di particolari disposizioni normative da gestire in sede di pensione (ad es. art. 4 del D.lgs. n. 165/97, benefici di cui alla legge n. 336/70, indennità di aeronavigazione/volo di cui all’art. 59 del D.P.R n. 1092/73, ecc.).

 

  1. Liquidazione del trattamento di pensione

 

Fermo restando che la competenza alla liquidazione del primo pagamento delle pensioni è attribuita alla Struttura territoriale dove è ubicata l’ultima sede di lavoro del pensionando, con esclusione dell’Arma dei Carabinieri per i quali dal 1° ottobre 2017 è attivo il Polo nazionale di Chieti, la lavorazione della pensione, previa verifica della presentazione della relativa domanda, verrà effettuata esclusivamente sulla base degli elementi presenti nella posizione assicurativa, completata ed integrata secondo le indicazioni sopra descritte.

Il trattamento pensionistico determinato secondo le modalità sopra indicate sarà considerato provvisorio e a tal fine, in attesa dell’aggiornamento delle procedure, l’operatore della Struttura territoriale competente avrà cura di inserire nel provvedimento di conferimento della pensione la seguente annotazione: “La pensione viene liquidata in via provvisoria”.

La successiva trasmissione dei flussi Uniemens–ListaPosPa, relativi agli anticipi DMA effettuati, anche con riferimento ad eventuali ricostruzioni di carriera effettuate dal datore di lavoro successivamente alla cessazione dal servizio, permetterà alla Struttura di riliquidare il provvedimento in modalità definitiva secondo quanto descritto al paragrafo successivo.

 

  1. Riliquidazioni delle pensioni per tutte le Casse pensioni pubbliche (CTPS, CPDEL, CPS, CPI e CPUG)

 

Diversamente dalle prime liquidazioni, la competenza alla riliquidazione della pensione, da effettuarsi a qualsiasi titolo, è attribuita alla Struttura territoriale che ha in carico la partita di pensione, corrispondente alla provincia in cui i pensionati risiedono.

Premesso quanto sopra, al fine di consentire i provvedimenti di riliquidazione con la nuova procedura, anche le posizioni assicurative delle pensioni liquidate sulla precedente piattaforma (SIN) sono state migrate nella nuova banca dati SIN2.

Gli Enti datori di lavoro, pertanto, per comunicare le informazioni necessarie alla riliquidazione dei trattamenti di pensione, anche e soprattutto in occasione dell’applicazione dei recenti rinnovi contrattuali, dovranno prendere in carico la posizione assicurativa ed effettuare l’inserimento di un nuovo “ultimo miglio” (senza sovrascrivere il precedente) con gli incrementi stipendiali spettanti alla data di cessazione dal servizio, compilando altresì la sezione dei “Miglioramenti contrattuali” con gli importi relativi alle scadenze contrattuali future.

Dell’avvenuto aggiornamento delle posizioni dei propri dipendenti gli Enti datori di lavoro dovranno dare puntuale comunicazione alla Struttura dell’Istituto competente.

Per quanto riguarda le pensioni da riliquidare del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, in attesa della migrazione nella nuova piattaforma anche delle posizioni assicurative dei pensionati liquidati con l’applicativo S7 (applicativo di prossima dismissione), le Amministrazioni dovranno trasmettere, entro il 30 giugno 2019, alla competente Struttura dell’Istituto, corrispondente alla residenza del pensionato, i modelli PA04 con i dati retributivi aggiornati.

Si chiarisce infine che in ogni caso la riliquidazione della pensione sarà comunque subordinata all’invio da parte degli Enti, o di MEF NOIPA per le Amministrazioni di competenza, delle denunce contributive (quadro V1, causale 1, della Lista-PosPa) conseguenti alla corresponsione degli emolumenti arretrati.

 

  1. Istruzioni ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio

 

Nel rinviare ad un successivo messaggio le istruzioni relative al trattamento di fine servizio, si rammenta che tutte le Amministrazioni pubbliche iscritte all’Inps ai fini del trattamento di fine servizio devono procedere alla sistemazione delle posizioni assicurative dei propri dipendenti, nei termini e secondo le modalità indicate dalla presente circolare, anche per quel che riguarda l’iscrizione alle casse previdenziali ex Enpas e ex Inadel. Si ricorda, infatti, che con il nuovo applicativo di calcolo del TFS telematico la prestazione di TFS verrà liquidata sulla base dei dati presenti in posizione assicurativa, integrata da quanto comunicato dai datori di lavoro all’atto della cessazione dal servizio degli iscritti con la procedura Nuova Passweb (c.d. ultimo miglio TFS).

Eventuali periodi di servizio privi di cassa e/o di regime non saranno valutati ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio.

Il Direttore Generale

Gabriella Di Michele

 

Per completezza di trattazione l’INPS alla fine, sia che le notizie arrivino con modello PAO4 sia che arrivino con la procedura di cui sopra, porta ha conoscenza del pensionato l’importo pensionistico spettante attraverso Determinazione INPS mod. 5007.

 

Per conoscenza l’INPS, con messaggio n. 1033 del 13.03.2019 avente per oggetto: “Pubblicazione del prospetto di liquidazione del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici nel “Fascicolo previdenziale del cittadino”, ha adempiuto a quanto riportato al punto 6. della sopra citata  Circolare INPS n. 26 del 13/02/2019.

 

DEFINIZIONE DI “ULTIMO MIGLIO” RIPORTATO NELLA CIRCOLARE INPS N. 26 DEL 13.02.2019

 

Poiché nella citata Circolare INPS n. 26 del 13/02/2019, si fa riferimento al periodo temporale 31.12.1992, al c.d. ultimo miglio e alla quota A di pensione, come si evidenzia da quanto sotto riportato  

 

………….omissis………….

Di seguito si riepilogano brevemente le attività che, in via generale, gli operatori delle Amministrazioni devono porre in essere mediante l’applicativo Nuova Passweb per la sistemazione, fino al 30 settembre 2012, della posizione assicurativa dei pensionandi di rispettiva competenza che cesseranno dal servizio dal 1° aprile 2019, per la corretta individuazione delle retribuzioni imponibili con l’indicazione separata dei benefici di cui all’articolo 4 del D.lgs n. 165/1997, dell’indennità di aeronavigazione e dell’indennità di imbarco:

verifica delle sovrapposizioni di periodi ed eventuale correzione;

verifica della situazione giuridica fino al 31/12/1992;

completa sistemazione del periodo 1993-2004;

sistemazione della situazione giuridica ed economica dei periodi dal 1/1/2005 al 30/9/2012;

presa d’atto della situazione giuridica ed economica dei periodi dal 1/10/2012 in poi;

attribuzione delle maggiorazioni di servizio;

inserimento provvedimenti ante-subentro.

 

………….omissis………….

….………omissis………….

 

Si rammenta infine che per informazioni di c.d. ultimo miglio si intende l’insieme dei dati pensionistici, giuridici ed economici, necessari per la liquidazione della quota A di pensione e per la valorizzazione di particolari disposizioni normative da gestire in sede di pensione (ad es. art. 4 del D.lgs. n. 165/97, benefici di cui alla legge n. 336/70, indennità di aeronavigazione/volo di cui all’art. 59 del D.P.R n. 1092/73, ecc.).

 

..………omissis…………

 

possiamo indirizzare l’insieme di tali elementi (31.12.1992 – ultimo miglio – quota A) a quanto riportato nel D.Lgs 503/1992 art 13, comma 1, lettera a).

 

Difatti, scorrendo il citato D.Lgs si evidenzia:

 

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

(Pubblicato nella G.U. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.)

 

TITOLO III

Disposizioni a carattere generale

  1. Norma transitoria per il calcolo delle pensioni.

 

  1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrative dall’INPS, l’importo della pensione è determinato dalla somma20:
  2. a) della quota di pensione corrispondente all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;

…….omissis……..

 

20 Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1993, n. 3

 

Ulteriore conferma del significato di quota A di pensione, si rileva nella Circolare INPDAP nr. 18 del 18.09.2009 con oggetto: “Subentro nella gestione delle attività pensionistiche del personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza – Trasmissione dati giuridici ed economici mediante modello PAO4 anche ai fini dell’indennità di buonuscita.” a pag. 2, punto 1. Premessa, della quale se ne porta solo la parte d’interesse:

 

……….omissis…………….

 

Con la presente si intendono impartire le prime istruzioni operative inerenti le attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni pensionistiche, nonché gli altri istituti giuridici connessi.

 

Per una consultazione più agevole, ai fini della presente circolare per

…..omissis……

“Quota A” si fa riferimento alla quota che concorre alla determinazione della pensione di cui all’articolo 13, lettera a) del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 503;

 

….omissis…….

 

ISTITUZIONE POLO NAZIONALE GUARDIA DI FINANZA (Circolare INPS nr. 118 del 14/08/2019)

 

Nello scorrere la sopra riportata Circolare INPS n. 26 del 13/02/2019 e leggendo quanto sotto evidenziato:

 

………..omissis………….

Per quanto riguarda la Guardia di Finanza i periodi successivi al 30/09/2012 e fino al 31/12/2015 saranno oggetto di specifica sistemazione, attraverso interventi che saranno concordati tra l’Ente datore di lavoro e l’Inps, mentre per i periodi successivi al 31/12/2015 la sistemazione sarà a cura del MEF NOIPA che a decorrere dalla predetta data ha in carico la gestione dei flussi di denuncia.

 

………..omissis………….

 

non si può che segnalare il Protocollo d’intesa tra INPS e Guardia di Finanza (dal 1 settembre 2019) come da

 

Circolare INPS nr. 118 del 14/08/2019

(Istituzione presso la Direzione provinciale di Viterbo del “Polo nazionale Guardia di Finanza”)

 

E’ stato siglato un “Protocollo d’Intesa” tra l’INPS e la Guardia di Finanza, con decorrenza dal 1 settembre 2019, le cui caratteristiche vengono illustrate nella Circolare INPS nr. 118 del 14/08/2019 avente per Oggetto: Istituzione presso la Direzione provinciale di Viterbo del “Polo nazionale Guardia di Finanza”.

 

Della medesima, considerata la novità, viene riportato sia l’indice che il relativo contenuto:

 

INDICE

 

Premessa

  1. Costituzione del “Polo nazionale Guardia di Finanza”
  2. Competenze del “Polo nazionale Guardia di Finanza”

2.1 Gestione della posizione assicurativa

2.2 Gestione delle prestazioni creditizie

2.3 Prestazioni pensionistiche e previdenziali

2.3.1 Gestione delle domande di riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici, computo, contribuzione volontaria e contribuzione figurativa

2.3.2 Riscatto ai fini TFS

2.3.3 Definizione del primo pagamento dei trattamenti pensionistici

2.3.4 Prima liquidazione e riliquidazione TFS (indennità di buonuscita)

2.3.5 Competenze della Filiale metropolitana di Roma Tuscolano

  1. Gestione richieste LineaINPS e attività di consulenza
  2. Ricorsi amministrativi

 

Premessa

 

Gli appartenenti alla Guardia di Finanza sono iscritti alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) e al Fondo di previdenza dei dipendenti statali (Enpas).

 

Relativamente ai finanzieri in servizio il Corpo ha operato da tempo la scelta di centralizzare le relative attività di gestione amministrativa presso il Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza (di seguito CIAN), che opera nella regione Lazio, a Roma, presso il quale è già avvenuta la sperimentazione dell’utilizzo della procedura Passweb.

Ciò premesso, in ottica di collaborazione e in aderenza al dettato normativo di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione (ex D.I. 14/03/2019) n. 66 del 28 giugno 2019 è stato approvato lo schema di protocollo d’intesa tra l’Istituto e il Corpo della Guardia di Finanza per lo svolgimento di attività di collaborazione in materia di gestione della posizione assicurativa, erogazione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali, nonché delle prestazioni creditizie.

 

Successivamente, il 29 luglio 2019, i vertici dell’Istituto e della Guardia di Finanza hanno sottoscritto il Protocollo in questione che, fra l’altro, prevede la costituzione nell’ambito della Direzione regionale Lazio, presso la Direzione provinciale di Viterbo, dello specifico “Polo nazionale Guardia di Finanza”.

 

  1. Costituzione del “Polo nazionale Guardia di Finanza”

 

Il “Polo nazionale Guardia di Finanza” è istituito presso la Direzione provinciale di Viterbo con decorrenza 1° settembre 2019 (di seguito c.d. data di subentro).

 

La gestione, il coordinamento ed il controllo del suddetto Polo sono affidati alla Direzione regionale INPS Lazio.

 

Con la medesima decorrenza vengono, pertanto, istituiti presso la Sede di Viterbo, nell’ambito dell’Agenzia Prestazioni e Servizi Individuali, i seguenti due specifici moduli organizzativi:

Linea di prodotto servizio “Polo gestione posizione assicurativa-gestione piccoli prestiti e prestiti pluriennali Guardia di Finanza”;

Linea di prodotto servizio “Polo prestazioni pensionistiche e previdenziali”.

 

Ai suddetti moduli organizzativi sono attribuite le competenze di seguito descritte nel paragrafo 2, che potranno essere successivamente implementate a seguito della valutazione degli esiti disponibili al termine del periodo di avvio.

Per l’istituzione dei due nuovi moduli organizzativi, considerata la numerosità degli iscritti appartenenti alla Guardia di Finanza e il correlato carico di lavoro, sono assegnate due ulteriori posizioni organizzative alle Strutture territoriali della Direzione regionale Lazio, presso la Direzione provinciale di Viterbo.

 

Con decorrenza del 1° settembre 2019 la Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi provvederà ad apportare le dovute modifiche ed integrazioni nel modulo OM di SAP.

 

  1. Competenze del “Polo nazionale Guardia di Finanza”

 

Le competenze in materia di prestazioni pensionistiche, previdenziali e creditizie sono assunte dal “Polo nazionale Guardia di Finanza” a decorrere dalla data di subentro del 1° settembre 2019.

 

2.1 Gestione della posizione assicurativa

 

L’assunzione delle competenze, così come di seguito specificato, riguarderà tutti gli assicurati appartenenti alla Guardia di Finanza che, alla data del 1° settembre 2019, non risulteranno aver presentato all’INPS domanda di prestazioni pensionistiche, ovvero cessino dal servizio o presentino domanda di riscatto ai fini TFS successivamente alla predetta data.

Conseguentemente, rimangono in capo a tutte le altre Strutture sul territorio, secondo l’attuale criterio generale di competenza dell’Istituto, le lavorazioni delle posizioni assicurative per le quali è stata presentata apposita domanda di pensione o altra prestazione pensionistica in vigenza o di riscatto ai fini TFS, entro il 31 agosto 2019.

Le Strutture territoriali cureranno l’eventuale trasferimento alla Sede Polo dei fascicoli/documentazione giacenti necessari all’espletamento delle nuove istanze pervenute a far data dal 1° settembre 2019.

 

La competenza del Polo si estende a tutte le attività che afferiscono al processo di sistemazione della Posizione assicurativa.

 

Sono di competenza del Polo le seguenti attività di produzione relative alle posizioni degli iscritti Guardia di Finanza:

 

– memorizzazione del fascicolo;

– correzione della posizione assicurativa;

– sistemazione della Posizione Assicurativa;

– RVPA (Richieste di variazione Posizione Assicurativa).

 

Sono altresì di competenza del Polo la Predisposizione PA per prestazioni pensionistiche in vigenza e la Predisposizione PA per Pensioni. La Predisposizione della PA è attivata dalla richiesta della prestazione. Le Linee Memorizzazione e Sistemazione (se non già effettuate) saranno attivate dall’operatore del Polo. La Certificazione PA ai fini della prestazione e i dati di Ultimo Miglio possono essere effettuati dall’operatore SIN del Polo o dall’operatore Datore di Lavoro. Quest’ultimo, nello svolgimento delle attività, dovrà attenersi alle indicazioni di cui alla circolare n. 26/2019.

 

Si specifica, infine, che sarà cura del Polo richiedere, ove necessario, alle Strutture territoriali i fascicoli delle posizioni assicurative interessate dalle operazioni in argomento.

 

2.2 Gestione delle prestazioni creditizie

 

Sono polarizzate le attività connesse alle richieste di prestazioni creditizie presentate a decorrere dal 1° settembre 2019 e relative ai piccoli prestiti e prestiti pluriennali, compresa la gestione delle relative trattenute e ammortamenti, anche per i prestiti già erogati ed in corso di ammortamento.

 

Restano in carico alle Strutture sul territorio le domande pervenute entro il 31 agosto 2019, comprese eventuali domande di riesame e i ricorsi amministrativi sulle stesse; le suddette Sedi, compatibilmente con i carichi di lavoro, avranno cura di definire quanto prima le giacenze. Le Strutture sul territorio garantiranno, in ogni caso, e relativamente alla tipologia di prodotti creditizi oggetto di polarizzazione, la presa in carico di eventuale documentazione trasmessa dagli utenti o di istanze di chiarimenti o consulenza, da inoltrare all’indirizzo istituzionale della Direzione provinciale di Viterbo, indicando nell’oggetto “piccolo prestito/prestito pluriennale Finanzieri” e segnalando all’interno dell’e-mail i riferimenti dell’utente (numero di cellulare ed indirizzo email/PEC).

 

2.3 Prestazioni pensionistiche e previdenziali

 

 

L’assunzione delle competenze, così come di seguito specificato, riguarderà tutti gli assicurati appartenenti alla Guardia di Finanza che, alla data del 1° settembre 2019, non risulteranno aver presentato all’INPS domanda di prestazioni pensionistiche, ovvero cessino dal servizio o presentino domanda di riscatto ai fini TFS successivamente alla predetta data.

Conseguentemente, rimangono in capo a tutte le altre Strutture sul territorio, secondo l’attuale criterio generale di competenza dell’Istituto, le lavorazioni delle prestazioni pensionistiche per le quali è stata presentata apposita domanda di pensione o altra prestazione pensionistica in vigenza o di riscatto ai fini TFS entro il 31 agosto 2019.

 

Le Strutture territoriali dovranno provvedere alla sollecita definizione delle istanze di riconoscimento di periodi utili ai fini pensionistici (quali le domande di riscatto, ricongiunzione, computo, ecc.) presentate entro la data del 31 agosto 2019.

Le Strutture territoriali cureranno l’eventuale trasferimento alla Sede Polo dei fascicoli/documentazione giacenti necessari all’espletamento delle nuove istanze pervenute a far data dal 1° settembre 2019.

 

La presentazione alla Sede Polo della domanda di pensione dalla data di subentro accentra presso lo stesso Polo anche le pregresse istanze di prestazioni pensionistiche giacenti presso le Strutture territoriali alla data del 31 agosto 2019.

 

2.3.1 Gestione delle domande di riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici, computo, contribuzione volontaria e contribuzione figurativa

 

La competenza del Polo è relativa alle attività di definizione delle domande di riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici, computo, contribuzione volontaria, contribuzione figurativa ecc. nonché le rilavorazioni e le gestioni degli esiti e degli scarti per le istanze presentate a partire dal 1° settembre 2019.

 

2.3.2 Riscatto ai fini TFS

 

La definizione dei riscatti ai fini TFS, per i modelli di domanda (PR1) presentati a decorrere dal 1° settembre 2019, viene accentrata presso la Direzione provinciale di Viterbo, che provvederà alla definizione ed emissione del relativo provvedimento, oltre alla gestione degli esiti della comunicazione e della successiva notifica all’Amministrazione.

I modelli di domanda di riscatto (PR1), inviati dal CIAN entro il 31 agosto 2019, continueranno ad essere gestiti dalle Direzioni provinciali secondo il precedente criterio di competenza in base alla sede di servizio dell’iscritto.

 

2.3.3 Definizione del primo pagamento dei trattamenti pensionistici

 

La definizione dei trattamenti pensionistici diretti e indiretti relativi a domande presentate all’Istituto a far tempo dal 1° settembre 2019 viene accentrata presso la Direzione provinciale di Viterbo, che provvederà alla definizione e liquidazione del primo pagamento di pensione.

 

Resta confermato l’attuale criterio di competenza, sulla base della provincia di residenza del pensionato, per le ricostituzioni a qualsiasi titolo, compresa la definizione della domanda di pensione di privilegio, la liquidazione della pensione di reversibilità e i successivi adempimenti relativi alla gestione della partita di pensione (assegno nucleo familiare, variazione ufficio pagatore, cessione del quinto, pignoramenti, ecc.).

 

Le domande di pensione dirette ed indirette pervenute entro il 31 agosto 2019 continueranno ad essere gestite dalle Direzioni provinciali secondo il generale criterio di competenza in base alla sede di servizio dell’iscritto.

 

2.3.4 Prima liquidazione e riliquidazione TFS (indennità di buonuscita)

 

La definizione delle prime liquidazioni del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita) spettanti al personale cessato dal servizio con decorrenza 1° settembre 2019 viene accentrata presso la Direzione provinciale di Viterbo, che provvederà alla liquidazione e al pagamento della prestazione di fine servizio, sia in unica soluzione che ratealmente.

 

La definizione delle richieste di quantificazione TFS ai fini della cessione della prestazione del personale cessato dal servizio con decorrenza 1° settembre 2019 è, parimenti, accentrata presso la suddetta Direzione provinciale.

 

Resta confermato l’attuale criterio di competenza, sulla base della provincia di residenza del pensionato, per le riliquidazioni di tali pratiche.

 

2.3.5 Competenze della Filiale metropolitana di Roma Tuscolano

 

Si precisa che resta in carico alla Filiale metropolitana di Roma Tuscolano la definizione dei trattamenti di fine servizio (prime liquidazioni e riliquidazioni), nonché la gestione delle richieste di quantificazione ai fini TFS, per cessazioni intervenute prima della data di subentro del Polo.

 

  1. Gestione richieste LineaINPS e attività di consulenza

 

Per quanto riguarda le modalità di gestione delle richieste LineaINPS e dell’attività di consulenza (procedura Agenda appuntamenti), si fa riserva di fornire istruzioni in merito con successivo messaggio.

 

  1. Ricorsi amministrativi

 

I ricorsi in materia di posizione assicurativa, trattamenti pensionistici e trattamenti di fine servizio aventi ad oggetto provvedimenti emanati a partire dal 1° settembre 2019 dal Polo nazionale Guardia di Finanza della Direzione provinciale di Viterbo –  pervenuti alle Strutture territorialmente competenti in base alla residenza del ricorrente – dovranno essere trasferiti, attraverso l’apposita funzione della procedura RiOL (“cambio sede”), all’U.O. “Gestione Ricorsi Amministrativi – Controllo Prestazioni” della Direzione provinciale di Viterbo. Quest’ultima ne effettuerà la presa in carico e ne completerà l’acquisizione nella procedura informatica Dicaweb.

 

Conformemente al modello di gestione del contenzioso amministrativo di cui alle circolari n. 132/2011, n. 151/2013 e 155/2013, l’istruttoria sarà assicurata dalle LPS “Polo gestione posizione assicurativa-gestione piccoli prestiti e prestiti pluriennali GdF” e “Polo prestazioni pensionistiche e previdenziali” della Direzione provinciale di Viterbo. Il successivo iter di definizione sarà gestito secondo le disposizioni generali già vigenti in materia di ricorsi amministrativi di competenza degli Organi centrali e si concluderà con l’invio della comunicazione dell’esito al ricorrente da parte della suddetta U.O. “Gestione Ricorsi Amministrativi-Controllo Prestazioni”.

 

Invece, i ricorsi amministrativi – in materia di posizione assicurativa, trattamenti pensionistici e trattamenti di fine servizio – aventi ad oggetto provvedimenti emanati in data anteriore al 1° settembre 2019 dalle Strutture territoriali resteranno a carico delle relative U.O. “Gestione organizzativa Ricorsi Amministrativi/Controllo prestazioni”, che provvederanno alla loro lavorazione secondo le consuete modalità.

I ricorsi amministrativi – avverso i provvedimenti in materia di prestazioni creditizie emanati a partire dal 1° settembre 2019 dal Polo nazionale presso la Direzione provinciale di Viterbo – saranno gestiti direttamente dal Polo medesimo. Al riguardo si precisa, infatti, che la competenza a decidere i ricorsi degli iscritti alla specifica Gestione unitaria è del Direttore regionale (art. 30 del vigente Regolamento), e quindi, per i ricorsi in argomento, del Direttore regionale Lazio.

 

I ricorsi dovranno essere presentati dai ricorrenti alla Direzione regionale Lazio; la LPS “Polo gestione posizione assicurativa-gestione piccoli prestiti e prestiti pluriennali GdF” della Direzione provinciale di Viterbo ne curerà l’istruttoria affinché il ricorso possa essere deciso dal Direttore regionale Lazio.

 

Sarà cura della Direzione regionale medesima comunicare all’interessato l’esito del ricorso con lettera raccomandata AR/PEC.

 

Per i ricorsi amministrativi aventi ad oggetto provvedimenti in materia di prestazioni creditizie, emanati anteriormente alla costituzione del “Polo nazionale Guardia di Finanza” dalle Strutture sul territorio, restano vigenti le precedenti disposizioni.

Nel caso in cui le istanze di riesame e/o i ricorsi amministrativi relativi a provvedimenti in materia di prestazioni creditizie venissero erroneamente  trasmessi dagli interessati tramite il canale telematico RiOL, le competenti unità organizzative presso le Sedi riceventi avranno cura di “rinviarli” a RiOL per trasmissione non valida, comunicando al ricorrente che – benché il canale telematico utilizzato non sia corretto – il riesame/ricorso è preso in carico dall’Istituto e trasferito alla competente Direzione regionale, sulla base della data del provvedimento.

Conseguentemente, il riesame/ricorso e la relativa documentazione – comunque pervenuti via RiOL – dovranno essere trasmessi alla suddetta Struttura per la relativa lavorazione.

Il Direttore generale vicario

        Vincenzo Damato

 

POSIZIONE ASSICURATIVA ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO

 

Spesso nelle Circolari si parla di Posizione Assicurativa, e di conseguenza, tenendo presente che a seguito:  

 

– della lettura del punto 2.1 “Gestione della posizione assicurativa” della Circolare INPS nr.118 del 14/08/2019, sopra citata, ove si riscontra che la competenza del Polo si estende a tutte le attività che afferiscono al processo di sistemazione della Posizione assicurativa e che quindi sono di competenza del Polo le seguenti attività di produzione relative alle posizioni degli iscritti Guardia di Finanza:

 

– memorizzazione del fascicolo;

– correzione della posizione assicurativa;

– sistemazione della Posizione Assicurativa;

– RVPA (Richieste di variazione Posizione Assicurativa).

 

– della lettura della Circolare INPS nr. 26 del 13 febbraio 2019 ove si evidenzia che dal 1 aprile 2019 anche per il comparto difesa sicurezza e soccorso pubblico non sarà più utilizzato il Modello PA04 per il calcolo della pensione e che la nuova procedura di liquidazione della pensione parte dalla banca dati della posizioni assicurativa costituendo così una interdipendenza tra la posizione giuridico-retributiva e contributiva degli iscritti e la gestione delle prestazioni pensionistiche. Senza quindi più il tramite dell’amministrazione pubblica, come è avvenuto sino ad ora.

– della possibilità che il dipendente  andando a verificare la propria situazione contributiva si può trovare di fronte a errori e omissioni,

 

si ritene opportuno segnalare che l’INPS Direzione centrale Entrate e recupero credito ha formulato un opuscolo intestato “GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DELL’ESTRATTO CONTO DIPENDENTI PUBBLICI”.

 

L’opuscolo inizia con la seguente premessa:

 

L’estratto conto è disponibile sul sito internet www.inps.it, in esso sono esposti i dati relativi a stati di servizio, gli eventuali periodi riconosciuti con provvedimenti di riscatto, ricongiunzione o computo, gli eventuali altri periodi riconosciuti con contribuzione figurativa e le retribuzioni utili ai fini ai fini pensionistici successivi al 31 dicembre 1992, con esclusione di ogni riferimento ai periodi utili ai fini del trattamento di fine servizio.

 

ed è ripartito, nei seguenti titoli, con le relative istruzioni:

 

Come consultare

 

  • accedere al sito www.inps.it
  • in home page cliccare su “Tutti i servizi”, selezionare la lettera “E” e scegliere il servizio “Estratto conto contributivo”
  • inserire il codice fiscale e il codice Pin rilasciato dall’Inps o una identità Spid o una Carta nazionale dei servizi (Cns), per accedere all’area riservata
  • selezionare la funzione “Estratto conto gestione pubblica” per la consultazione.

 

Cosa riscontrare

 

  • note a margine in corrispondenza di un periodo di servizio che indicano che le informazioni presenti potranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti
  • periodi di servizio mancanti o errati
  • periodi riscattati o ricongiunti, con provvedimento già emesso, mancanti o errati
  • retribuzioni successive al 01/01/1993 mancanti o errate

 

L’attento esame dell’estratto deve, in ogni caso, avvenire anche in assenza di particolari note o segnalazioni, effettuando i seguenti passaggi:

  • leggere con attenzione il contenuto integrale dell’estratto conto
  • considerare il valore solo informativo e non certificativo dei dati contenuti
  • proporre, in caso di errori e inesattezze, una Richiesta di variazione della posizione assicurativa (RVPA).

 

Come effettuare una Richiesta di variazione della posizione assicurativa (RVPA)

 

La Richiesta di variazione della posizione assicurativa può essere presentata allegando anche la documentazione probante i periodi o le retribuzioni inesatte (es: provvedimenti di riscatto ricongiunzioni, Cud) attraverso uno dei seguenti canali:

  • on line, se si è in possesso di un Pin ordinario Inps, di una identità Spid o di una Carta nazionale dei servizi (Cns) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’Istituto, dal sito www.inps.it, al seguente percorso: “Tutti i servizi > Fascicolo previdenziale del cittadino”; dopo aver inserito le credenziali di accesso, è necessario selezionare dal menù di sinistra “Posizione assicurativa > RVPA dipendenti pubblici”
  • contact center, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di Pin
  • patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi anche se non in possesso di Pin

Le RVPA saranno valutate dalla sede Inps di competenza, previa apposita istruttoria, anche con il contributo dell’Amministrazione o Ente datore di lavoro.

 

Gli strumenti di modifica delle posizioni assicurative per il datore di lavoro

 

Gli strumenti attraverso i quali il datore di lavoro può alimentare o comunque modificare, in autonomia, le posizioni assicurative dei propri dipendenti, anche a seguito di domande di RVPA, sono correlati alla collocazione temporale del periodo di servizio cui si riferiscono gli aggiornamenti da effettuare.

In particolare:

  • per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2004, il datore di lavoro può utilizzare lo strumento Passweb

 

  • per i periodi retributivi dall’1 gennaio 2005 al 30 settembre 2012 o al 31 dicembre 2013 per gli iscritti alla Ctps, di cui Mef-Spt è sostituto d’imposta, il datore di lavoro può utilizzare il flusso Uniemens (sezione ListaPosPA) , o in alternativa, lo strumento Passweb
  • per i periodi retributivi dal 1 ottobre 2012 o dal 1 gennaio 2014 ( per gli iscritti alla Ctps, di cui Mef – Spt è sostituto d’imposta), il datore di lavoro deve utilizzare esclusivamente la denuncia telematica mensile Uniemens-sezione LIstaPosPA).

La prescrizione dei contributi e relative conseguenze a carico del datore di lavoro

 

In caso di periodi di lavoro non coperti dal versamento di contributo, il decorso del termine di prescrizione quinquennale, previsto dall’art. 3, comma 9 della legge n. 335/95, comporta per il datore di lavoro l’obbligo di sostenere il relativo onere, quantificato secondo i criteri di calcolo della rendita vitalizia (si veda al riguardo la circolare Inps n. 169 del 15 novembre 2017 e la recente circolare Inps n.117 di dicembre 2018 che ne differisce i termini al 01/01/2020).

 

Tali istruzioni operative, tuttavia, sono state superate dalla previsione dell’art. 19 del Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4, che rinvia al 31/12/2021 l’applicazione dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria, come disciplinato dai commi 9 e 10 dell’art. 3 della Legge n.335/95, per i periodi di competenza fino al 31/12/2014.

 

* Note di attenzione per una migliore interpretazione dell’Estratto conto:

 

  • assenza delle retribuzioni per periodi lavorativi fino al 31/12/1992

 

Le retribuzioni percepite fino al 31/12/1992 non sono visualizzabili perché non sono necessarie per il calcolo delle prestazioni pensionistiche

  • presenza della nota a margine n° 18

La presenza di tale nota riguarda periodi di servizio che devono essere oggetto di verifica e validazione. Tuttavia la nota 18 non sempre individua degli errori sulla posizione, ma individua periodi comunque dichiarati dall’Amministrazione che devono essere verificati e certificati, in sede di sistemazione della posizione

  • assenza di periodi riconosciuti con provvedimenti di riscatto /ricongiunzione, computo, per domande presentate fino al 30/09/2005 all’Amministrazione di appartenenza (cd. provvedimento ante subentro)

Tale assenza può essere conseguenza della mancata memorizzazione nella posizione assicurativa per una imperfetta trasmissione del provvedimento originario all’Inps o di un ritardo nell’acquisizione da parte della sede Inps; in questo caso si può attivare la sistemazione del periodo facendo richiesta di RVPA

  • assenza di provvedimento di riscatto/ricongiunzione relativi a domande prodotte all’Inps dal 1/10/2005

In tale caso, laddove il provvedimento non sia stato emesso bisogna attenderne o sollecitarne la definizione presso la competente Sede Inps.

Laddove il provvedimento sia stato emesso e non risulta in posizione assicurativa, l’iscritto potrà effettuare una richiesta di RVPA per attivarne l’eventuale caricamento sulla posizione assicurativa.

 

PRESCRIZIONE CONTRIBUTIVA

 

Poichè nella su indicata “GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DELL’ESTRATTO CONTO DIPENDENTI PUBBLICI” troviamo una parte molto importante, con titolo

 

La prescrizione dei contributi e relative conseguenze a carico del datore di lavoro, che riporta:

 

………….

In caso di periodi di lavoro non coperti dal versamento di contributo, il decorso del termine di prescrizione quinquennale, previsto dall’art. 3, comma 9 della legge n. 335/95, comporta per il datore di lavoro l’obbligo di sostenere il relativo onere, quantificato secondo i criteri di calcolo della rendita vitalizia (si veda al riguardo la circolare Inps n. 94 del 2017, la circolare Inps n. 169 del 15 novembre 2017 e la recente circolare Inps n.117 di dicembre 2018 che ne differisce i termini al 01/01/2020).

Tali istruzioni operative, tuttavia, sono state superate dalla previsione dell’art. 19 del Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4, che rinvia al 31/12/2021 l’applicazione dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria, come disciplinato dai commi 9 e 10 dell’art. 3 della Legge n.335/95, per i periodi di competenza fino al 31/12/2014.

………….

 

Considerando che, praticamente continua  il  lavoro  dell’INPS  e  delle  amministrazioni pubbliche per sanare i “buchi” presenti nelle banche dati contributive   INPS   ex   INPDAP e, la situazione oggi è la seguente:

– il termine di prescrizione dei contributi previdenziali dei pubblici dipendenti è fissato al 31.12.2021

e

– in   presenza   di buchi   contributivi   prescritti dovuti   a   inadempienze gestionali da parte delle Amministrazioni o dell’ex INPDAP, gli  assegni  di pensione saranno comunque calcolati per intero ed i relativi oneri saranno posti a carico delle singole Amministrazioni.

Per cui l’Inps e pubbliche amministrazioni hanno quindi ancora quasi tre anni  di  tempo per sistemare  le  banche  dati e  consentire  a  tutti  i  pubblici  dipendenti  di  acquisire l’estratto-conto contributivo certificato e aggiornato in tempo reale.

Il Corpo della Guardia di Finanza sta  lavorando  per risolvere le  discrepanze presenti negli estratti conto contributivi dei finanzieri e considerando che ad  anni  di  distanza, è  complicato verificare l’esattezza dei dati presenti nell’estratto  conto,  anche  dopo  la  sanatoria  dei  buchi  contributivi, il Comando   Generale   della   Guardia   di   Finanza   ha opportunamente messo a disposizione (on line) dei finanzieri tutti i cedolini paga dal 1995 ad oggi, ovvero tutti i cedolini utili alla verifica del calcolo dell’assegno di pensione.

 

In relazione alla previsione dell’art. 19 del Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4, che rinvia al 31/12/2021 l’applicazione dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria, come disciplinato dai commi 9 e 10 dell’art. 3 della Legge n.335/95, per i periodi di competenza fino al 31/12/2014, si segnala la Circolare INPS nr. 122 del 06/09/2019, che fornisce indicazioni in merito:

 

Circolare INPS nr. 122 del 06/09/2019

(Articolo  19  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con modificazioni,   dalla   legge   28   marzo   2019,   n.   26.   Termine   di prescrizione dei contributi dovuti dalle amministrazioni pubbliche)

 

SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono alle amministrazioni pubbliche iscritte alle  casse  pensionistiche  della  Gestione  pubblica  le  indicazioni  relative  alla prescrizione dei contributi dovuti, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo19  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26.  Detto  articolo  rinvia  al  31  dicembre  2021 l’applicazione dei termini di prescrizione, di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, delle contribuzioni obbligatorie afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014.

 

INDICE

 

  1. Premessa
  2. Quadro normativo
  3. Ambito di  applicazione  della  sospensione  dei  termini  di  cui  all’articolo  3,  comma  10-bis,della legge n. 335/1995
  4. Chiarimenti per l’applicazione omogenea della sospensione legale dei termini di prescrizione

4.1 Periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014

4.2 Periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015

4.3 Chiarimenti  in  merito  all’applicazione  della  circolare  n.  169  del  15  novembre  2017,  a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4

 

  1. Premessa

 

L’articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge28  marzo  2019,  n.  26,  ha  aggiunto  all’articolo  3  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  il  comma10-bis, che dispone la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria, come regolati ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 3 della legge n. 335/1995, per i periodi di  competenza  fino  al  31  dicembre  2014,  con  riferimento  alle  contribuzioni  dovute  dalle amministrazioni pubbliche per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS.

Il  termine  di  sospensione  dell’applicazione  dei  termini  di  prescrizione  è  fissato  al  31  dicembre2021.

 

  1. Quadro normativo

 

La legge n. 335/1995 ha riformato la disciplina dei trattamenti pensionistici vigenti nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, prevedendo all’articolo 3, commi 9 e 10[i], la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a cinque anni.

L’articolo  3,  comma  9,  ha  stabilito  altresì  che  la  contribuzione  prescritta  non  può  essere versata e, conseguentemente, incassata dall’Istituto.

Tali  disposizioni  si  applicano  anche  alle  contribuzioni  delle  gestioni  pensionistiche  pubbliche, trattandosi  di  forme  esclusive  dell’assicurazione  generale  obbligatoria  per  l’invalidità,  la vecchiaia e i superstiti.

Il comma 10-bis dell’articolo 3 della legge n. 335/1995, introdotto dall’articolo 19 del decreto-legge n. 4/2019, dispone che “Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo30  marzo  2001,  n.  165,  i  termini  di  prescrizione  di  cui    ai  commi  9  e  10,  riferiti  agli  obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti  di  provvedimenti  giurisdizionali  passati  in  giudicato  nonché  il  diritto  all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.

 

  1. Ambito di applicazione della sospensione dei termini di cui all’articolo 3, comma 10-bis, della legge n. 335/1995

 

La  sospensione  dei  termini  di  prescrizione  si  applica  alle  sole  amministrazioni  pubbliche  di  cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Sono, pertanto, destinatari delle disposizioni:

  1. le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.  Sono  da  comprendere  nell’ambito  degli  istituti  e  scuole  di  ogni ordine e grado le Accademie e i Conservatori statali;
  2. le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  3. le Regioni,  le  Province,  i  Comuni,  le  Unioni  dei  Comuni,  le  Comunità  montane  e  loro consorzi e associazioni;
  4. le istituzioni universitarie;
  5. gli Istituti autonomi case popolari;
  6. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  7. gli enti  pubblici  non  economici  nazionali,  regionali  e  locali;  in  essi  rientrano  tutti  gli  enti indicati  nella  legge  20  marzo  1975,  n.  70,  gli  ordini  e  i  collegi  professionali  e  le  relative federazioni,  i  consigli  e  collegi  nazionali,  gli  enti  di  ricerca  e  sperimentazione  anche  se non compresi nella legge n. 70/1975;
  8. le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
  9. l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  10. le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Sono  ricomprese  nell’ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  aziende  sanitarie  locali,  le aziende  sanitarie  ospedaliere  e  le  diverse  strutture  sanitarie  istituite  dalle  Regioni  con  legge regionale  nell’ambito  dei  compiti  di  organizzazione  del  servizio  sanitario  attribuiti  alle medesime,  nonché  le  IPAB,  le  aziende  pubbliche  di  servizi  alla  persona  (ASP)  istituite  dalle Regioni  a  seguito  del  processo  –  avviato  dalla  legge  delega  8  novembre  2000,  n.  328,  e  dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 – che ha condotto alla trasformazione delle ex IPABin ASP o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro.

Sono  altresì  comprese  nel  novero  delle  pubbliche  amministrazioni  la  Banca  d’Italia,  la  Consobe, in linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono qualificate amministrazioni pubbliche in conformità  al  parere  n.  260/1999  del  Consiglio  di  Stato,  nonché  le  Università  non  statali legalmente   riconosciute   qualificate   enti   pubblici   non   economici   dalla   giurisprudenza amministrativa   e   ordinaria   (cfr.   Cassazione   SU   n.   1733   del   5/03/1996   e   n.   5054dell’11/03/2004, Consiglio di Stato n. 841 del 16/02/2010).

I datori di lavoro che non sono qualificabili come amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo  n.  165/2001  non  sono  destinatari  della  sospensione  dei  termini  di  prescrizione.

Sono, pertanto, esclusi dalla sospensione, oltre ai datori di lavoro privato, anche:

  1. gli enti pubblici economici;
  2. gli Istituti  autonomi  case  popolari  trasformati  in  base  alle  diverse  leggi  regionali  in  enti pubblici economici;
  3. gli enti  che,  per  effetto  dei  processi  di  privatizzazione,  si  sono  trasformati  in  società  di persone o società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico;
  4. le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;
  5. le aziende  speciali  costituite  anche  in  consorzio,  ai  sensi  degli  articoli  31  e  114  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  6. i consorzi di bonifica;
  7. gli enti morali;
  8. gli enti ecclesiastici.

 

Individuati  i  destinatari  della  disposizione,  si  evidenzia  che  la  sospensione  dei  termini  si applica,  per  espressa  previsione  normativa,  alla  sola  contribuzione  dovuta  alle  gestioni previdenziali  esclusive  amministrate  dall’INPS  e,  quindi,  esclusivamente  alla  contribuzione afferente  alla  Cassa  per  le  pensioni  dei  dipendenti  degli  enti  locali  (CPDEL),  alla  Cassa  per  le pensioni  agli  insegnanti  di  asilo  e  di  scuole  elementari  parificate  (CPI),  alla  Cassa  per  le pensioni  dei  sanitari  (CPS),  alla  Cassa  per  gli  ufficiali  giudiziari  (CPUG),  alla  Cassa  per  i trattamenti pensionistici dei dipendenti civili e militari dello Stato (CTPS).

 

Sono  escluse  dalla  sospensione  legale  dei  termini  di  prescrizione  le  contribuzioni  pertinenti  al Fondo   pensioni   lavoratori   dipendenti   (FPLD),   ai   fondi   esonerativi   e   sostitutivi   della Assicurazione  generale  obbligatoria,  ai  fondi  per  l’erogazione  dei  trattamenti  di  previdenza(TFR/TFS) ai dipendenti pubblici (fondo ex INADEL ed ex ENPAS).

La  sospensione  dei  termini  non  opera  sugli  effetti  dei  provvedimenti  giurisdizionali  passati  ingiudicato.

 

4 Chiarimenti  per  l’applicazione  omogenea  della  sospensione  legale  dei termini di prescrizione

 

4.1 Periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014

 

Ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  10-bis,  della  legge  n.  335/1995,  la  contribuzione  dovuta  alle casse pensionistiche sopra individuate, afferente ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014, può essere versata fino al 31 dicembre 2021.

 

4.2 Periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015

 

La  contribuzione  afferente  ai  periodi  retributivi  che  decorrono  dal  1°  gennaio  2015,  esclusa dall’ambito  di  applicazione  della  norma,  soggiace  agli  ordinari  termini  prescrizionali  indicati  al comma  9  del  medesimo  articolo  3  della  legge  n.  335/1995.  In  particolare,  considerato  che  il termine  di  prescrizione  decorre  dalla  data  in  cui  il  diritto  può  essere  fatto  valere  (art.  2935c.c.)  e  il  termine  di  decorrenza  coincide  con  il  giorno  in  cui  l’Istituto  può  esigere  la contribuzione, ossia con la data di scadenza del termine per effettuare il versamento (il 16 del mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce), i versamenti afferenti ai periodi retributivi del 2015 devono essere effettuati nel rispetto dei relativi termini prescrizionali entro l’anno  2020,  fatta  eccezione  per  quelli  afferenti  a  dicembre  2015,  che  potranno  essere effettuati secondo gli ordinari termini di prescrizione, entro il 18 gennaio 2021.

 

4.3  Chiarimenti  in  merito  all’applicazione  della  circolare  n.  169  del  15 novembre   2017,   a   seguito   dell’entrata   in   vigore   dell’articolo   19   del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4

 

Con la circolare n. 117 dell’11 dicembre 2018 è stato differito al 1° gennaio 2020 il termine dal quale,  secondo  le  indicazioni  fornite  con  la  circolare  n.  169  del  15  novembre  2017,  si  pone  a carico  dei  datori  di  lavoro  iscritti  alle  casse  pensionistiche  della  Gestione  pubblica  l’onere  del trattamento  di  quiescenza  spettante  per  i  periodi  di  servizio  utili  ai  fini  della  prestazione  non assistiti  dal  corrispondente  versamento  di  contribuzione,  da  calcolarsi  sulla  base  dei  criteri  di computo  della  rendita  vitalizia  di  cui  all’articolo  13  della  legge  12  agosto  1962,  n.  1338.  Per  i dipendenti iscritti alla CPI, secondo le indicazioni della citata circolare n. 169/2017, l’utilità dei periodi  prescritti  e  non  coperti  da  contribuzione  è  subordinata  al  pagamento  dell’onere  della rendita vitalizia.

 

Le  pubbliche  amministrazioni  per  le  quali,  come  chiarito  in  precedenza,  si  applica  la sospensione legale dei termini introdotta dall’articolo 19 del decreto-legge n. 4/2019, potranno regolarizzare  la  contribuzione  dovuta  alle  casse  pensionistiche  della  Gestione  pubblica, compresa  la  CPI,  entro  il  termine  del  31  dicembre  2021,  per  i  periodi  retributivi  fino  al  31dicembre  2014  e,  entro  i  termini  di  prescrizione  quinquennale,  per  i  periodi  retributivi  che decorrono dal 1° gennaio 2015.

Per  i  datori  di  lavoro  diversi  dalle  pubbliche  amministrazioni  continua  a  trovare  applicazione  il termine di decorrenza della circolare n. 169/2017, prorogato al 1° gennaio 2020 dalla circolare n. 117/2018.

Il Direttore Generale

Gabriella Di Michele

[i]  L’art.  3,  commi  9  e  10,  della  legge  n.  335/1995,  ha  stabilito  che:  “9.  Le  contribuzioni  di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il  decorso  dei  termini  di  seguito  indicati:  a)  dieci  anni  per  le  contribuzioni  di  pertinenza  del Fondo   pensioni   lavoratori   dipendenti   e   delle   altre   gestioni   pensionistiche   obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29marzo  1991,  n.  103,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1°  giugno  1991,  n.  166,  ed esclusa  ogni  aliquota  di  contribuzione  aggiuntiva  non  devoluta  alle  gestioni  pensionistiche.  A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore  o  dei  suoi  superstiti;  b)  cinque  anni  per  tutte  le  altre  contribuzioni  di  previdenza  e di  assistenza  sociale  obbligatoria.  10.  I  termini  di  prescrizione  di  cui  al  comma  9  si  applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge,  fatta  eccezione  per  i  casi  di  atti  interruttivi  già  compiuti  o  di  procedure  iniziate  nel rispetto  della  normativa  preesistente.  Agli  effetti  del  computo  dei  termini  prescrizionali  non  si tiene  conto  della  sospensione  prevista  dall’articolo  2,  comma  19,  del  decreto-legge  12settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.

 

Ai fini giurisprudenziali si segnala quanto riportato dalla Cassazione con Sentenza nr. 23050/2017 e 20086/2018.

 

In sintesi viene riportato il principio che dopo il pensionamento se ci si accorge che l’estratto conto è sbagliato l’INPS deve risarcire i danni.

Non importa che si tratti di estratto conto ordinario o certificativo poiché la Cassazione con le sentenza citate ha  stabilito che perché si possa riconoscere all’estratto conto il valore di certificazione basta che sia comprensibile dal cittadino munito di livello di istruzione obbligatoria.

 

Notiamo che esiste un estratto conto INPS ordinario e certificativo vediamo quindi cosa sono

 

L’Inps distingue l’estratto conto in “generico”  e “certificativo” e soltanto a quest’ultimo, secondo l’istituto, ha valore di una certificazione, mentre l’estratto conto generico può contenere degli errori. L’Inps si è sempre rifiutato di rispondere degli errori nell’estratto conto ordinario (quello che si trova accedendo con le proprie credenziali al sito dell’Inps all’interno del fascicolo previdenziale) in quanto il documento, secondo l’istituto, non ha natura certificativa perché non è emesso a seguito di una richiesta formale da parte dell’assicurato (art 54 Legge 88/1989) e, per questo motivo, sempre secondo l’interpretazione dell’istituto, non può considerarsi come una certificazione tale da determinare affidamento e, dunque, non determina il sorgere del diritto al risarcimento del danno nei confronti di chi si è fidato di quanto descritto nel documento (veggasi quanto riportato nella Circolare INPS nr. 257 del 11 novembre 1991 con oggetto “Rilascio degli estratti conto individuali ai sensi dell’art. 54 della legge n. 88/1989. Criteri organizzativi e procedurali”)

 

  1. STATO GIURIDICO DEL PERSONALE IN CONGEDO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA DISTINTO TRA UFFICIALI E IL RUOLO I.S.A.F. (Ispettori Sovrintendenti Appuntati e Finanzieri)

(la disamina di questo punto è molto importante poiché a seconda se il militare è nello stato giuridico della “AUSILIARIA”, “RISERVA” O “CONGEDO ASSOLUTO”, varia la competenza in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici come meglio rappresentato al successivo punto 8 della presente trattazione)

 

Al fine di permettere di delineare la competenza pensionistica vengono qui di seguito riportati i ruoli, distinti in “Ufficiali” e “Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri (I.S.A.F.)”,  nonché le relative categorie di congedo: “Ausiliaria”, “Riserva” e “Congedo Assoluto”.

 

UFFICIALI

 

Gli ufficiali che cessano dal servizio permanente sono collocati in una delle seguenti categorie del congedo, di cui all’art. 880(1) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante “Codice dell’Ordinamento Militare” di seguito COM.

 

Ausiliaria

 

Collocamento in ausiliaria

L’Ausiliaria è la categoria del congedo cui sono ricondotti i più stringenti obblighi di servizio.

A mente dell’art. 992 del COM, il collocamento in tale categoria avviene esclusivamente:

  • per cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito e il ruolo di appartenenza(2);
  • a domanda, ai sensi dell’art. 2145, comma 5, del COM(3).

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2136 e 2229, comma 6, del COM, il collocamento in ausiliaria può avvenire, fino al 31 dicembre 2024, a domanda, purché l’interessato abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo.

Il collocamento in ausiliaria è subordinato al rilascio di apposita dichiarazione con cui l’interessato manifesta la propria disponibilità a prestare servizio nell’ambito del comune o della provincia di residenza, presso l’Istituzione di appartenenza o altra Pubblica Amministrazione(4). In assenza di tale dichiarazione, il militare è collocato nella categoria della riserva.

 

Il personale militare permane in ausiliaria per 5 anni.

 

All’atto della cessazione dal servizio(5):

  • le Amministrazioni militari devono iscrivere tale personale in “[…] appositi ruoli dell’ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonché del grado rivestito”;
  • le pubbliche amministrazioni statali e territoriali possono “[…] avanzare formale richiesta al competente Ministero per l’utilizzo del suddetto personale [in ausiliaria], nell’ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito”.

 

Cessazione dall’ausiliaria

Gli ufficiali che, all’atto della cessazione dal servizio permanente, sono stati collocati in ausiliaria possono transitare nella categoria della riserva nei modi e nei tempi previsti dalla legge, ovvero essere collocati in congedo assoluto.

 

Transito nella riserva di ufficiali in ausiliaria

A mente dell’art. 995 del COM, il transito nella categoria della riserva di ufficiali in ausiliaria può avvenire per limiti di età, per motivi di salute, per motivi professionali, per incompatibilità ovvero per mancata accettazione ovvero revoca degli incarichi conferiti.

  • Collocamento nella riserva per limiti di età: il personale militare permane in ausiliaria per un periodo di 5 anni (6).
  • Collocamento nella riserva per motivi di salute: l’ufficiale in ausiliaria transita anticipatamente nella riserva, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari(7).
  • Collocamento nella riserva per incompatibilità: l’inosservanza del divieto di cui all’art. 994(8) del COM comporta l’immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell’ausiliaria(9).
  • Collocamento nella riserva per mancata accettazione dell’incarico o revoca dello stesso: il personale collocato in ausiliaria transita anticipatamente nella riserva se non accetta l’impiego ovvero ne revoca l’accettazione per due volte(10).

Transito in congedo assoluto di ufficiali in ausiliaria

Gli ufficiali in ausiliaria transitano anticipatamente nel congedo assoluto per infermità.

Tale transito avviene d’ufficio, sulla base del verbale redatto dagli Organi medico-legali chiamati a esprimere il giudizio sull’idoneità dell’ufficiale al servizio militare nella categoria del congedo di appartenenza.

 

Riserva

 

Collocamento nella riserva

L’iscrizione in tale categoria avviene:

  • a seguito di cessazione dal servizio, a domanda, qualora l’ufficiale abbia prestato almeno 25 anni di servizio effettivo ovvero rivesta il grado di colonnello(11);
  • al termine del periodo dell’ausiliaria(12)

Obblighi del militare nella riserva

Gli ufficiali della riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale(13).

 

Passaggi di categoria dalla riserva

Gli ufficiali nella riserva sono collocati in congedo assoluto per limiti di età e per infermità.

Collocamento in congedo assoluto per limiti di età

Gli ufficiali cessano di appartenere alla categoria della riserva e sono collocati in congedo assoluto quando raggiungono i seguenti limiti di età(14):

  • 73 anni se ufficiale generale;
  • 70 anni se ufficiale superiore o inferiore.

Collocamento in congedo assoluto per infermità

L’ufficiale che, prima del raggiungimento dei predetti limiti di età sia stato riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, transita anticipatamente in congedo assoluto(15).

 

Transito in ausiliaria di ufficiali della riserva

L’ufficiale che, all’atto della cessazione dal servizio permanente per limiti di età, sia stato collocato nella riserva poiché non idoneo ai servizi dell’ausiliaria, qualora nel periodo di durata dell’ausiliaria riacquisti la prescritta idoneità ai suddetti servizi, può, a domanda, essere iscritto nella categoria dell’ausiliaria per la durata residua di permanenza nella stessa categoria(16).

 

Complemento

 

Collocamento nel complemento

Vengono iscritti in tale categoria del congedo(17):

  • gli ufficiali nominati direttamente in tale categoria(18);
  • gli ufficiali in servizio di prima nomina, in adempimento degli obblighi di leva;
  • gli ufficiali congedatisi a domanda, in possesso di un’anzianità di servizio inferiore a venticinque anni e che rivestono un grado inferiore a quello di colonnello(19);
  • i sottufficiali provenienti dal servizio permanente nei casi previsti dalla legge

Obblighi del militare del complemento

L’ufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio(20):

  • rispondere alle chiamate della propria classe di nascita, per speciali esigenze o al ricorrere

di determinate condizioni;

  • frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate;
  • rispondere alle chiamate di controllo.

Passaggi di categoria dal complemento

Gli ufficiali del complemento possono essere collocati nella riserva di complemento o in congedo assoluto.

Transito nella riserva di complemento

Gli ufficiali del complemento sono collocati nella riserva di complemento per limiti di età o perché riconosciuti non idonei nella categoria del complemento.

  • Collocamento nella riserva di complemento per limiti di età.

Gli ufficiali cessano di appartenere alla categoria del complemento e sono collocati nella riserva di complemento al raggiungimento dei seguenti limiti di età(21):

– 54 anni se Ufficiali superiori;

– 48 anni se Capitani;

– 45 anni se Tenenti o Sottotenenti.

  • Collocamento nella riserva di complemento per non idoneità nella categoria del complemento.

L’ufficiale di complemento che prima del raggiungimento dei predetti limiti di età sia riconosciuto fisicamente non idoneo a permanere nella categoria del complemento, salvo l’ipotesi di assoluta inidoneità, è collocato nella riserva di complemento(22).

Transito in congedo assoluto

Gli ufficiali del complemento riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare transitano anticipatamente in congedo assoluto per infermità(23).

 

Riserva Di Complemento

 

Collocamento nella riserva di complemento

La riserva di complemento riguarda esclusivamente gli ufficiali(24).

Rientrano in tale categoria(25) gli:

  • ufficiali di complemento;
  • ufficiali in servizio permanente, che hanno cessato di appartenere alle rispettive categorie.

Obblighi del militare nella riserva di complemento

L’ufficiale della riserva di complemento ha obblighi di servizio solo in tempo di guerra o di gravi crisi internazionali(26).

Passaggi di categoria dalla riserva di complemento

Gli ufficiali della riserva di complemento possono essere collocati in congedo assoluto, per limiti di età o per infermità, ovvero transitare nuovamente nel complemento.

Transito in congedo assoluto

Gli ufficiali della riserva di complemento sono collocati in congedo assoluto al raggiungimento dei seguenti limiti di età(27):

– 65 anni se ufficiale superiore;

– 62 anni se ufficiale inferiore.

L’ufficiale che prima del raggiungimento dei suddetti limiti di età sia stato riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato transita anticipatamente in congedo assoluto(28).

Transito nel complemento di ufficiali della riserva di complemento

L’ufficiale collocato nella riserva di complemento perché riconosciuto non più idoneo ai servizi della categoria del complemento può, a domanda o d’autorità, se non ha raggiunto i limiti di età previsti dall’art. 2144 del COM, essere reiscritto nella categoria del complemento qualora riacquisti l’idoneità prescritta per tale categoria.

Congedo Assoluto

 

A mente dell’art. 880 del COM, gli ufficiali in congedo assoluto:

  • non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale;
  • conservano il grado e l’onore dell’uniforme;
  • sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

 

NOTE

(1) Rubricato “Categorie di personale in congedo”.

(2) Al riguardo, per il Corpo, vedasi quanto disposto dall’art. 36 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e relativa Tabella n. 5.

(3) Il quale così recita: “Gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda”.

(4) Ai sensi dell’art. 886 del COM.

(5) Ai sensi dell’art. 992, comma 3, del COM.

(6) Ai sensi dell’art. 992, comma 2, del COM.

(7) Ai sensi dell’art. 995, comma 4, del COM.

(8) Rubricato “Obblighi del militare in ausiliaria”.

(9) Ai sensi dell’art. 994 del COM.

(10) Ai sensi dell’art. 995, comma 1, del COM.

(11) Ai sensi dell’art. 933, comma 4, del COM.

(12) Ai sensi dell’art. 995, comma 3, del COM.

(13) Ai sensi dell’art. 887, comma 2, del COM.

(14) Ai sensi dell’art. 1009 del COM.

(15) Ai sensi del combinato disposto degli articoli 983 e 1009, comma 3, del COM.

(16) Ai sensi dell’art. 996 del COM.

(17) Ai sensi dell’art. 888 del COM.

(18) Ai sensi del combinato disposto degli articoli 674 e 2143 del COM.

(19) Ai sensi dell’articolo 933, comma 4, del COM.

(20) Ai sensi dell’art. 997 del COM.

(21) Come previsti dall’art. 2144 del COM.

(22) Ai sensi dell’art. 1000, comma 3, del COM.

(23) Ai sensi del combinato disposto degli articoli 983 e 1000, comma 5, del COM.

(24) Come previsto dall’art. 880, comma 5, del COM.

(25) Come previsto dall’art. 890 del COM.

(26) Ai sensi dell’art. 890, comma 3, del COM.

(27) Ai sensi dell’art. 1010 del COM.

(28) Ai sensi dell’art. 983 del COM.

 

IL RUOLO I.S.A.F.

 

Ai sensi delle vigenti norme(29), il personale I.S.A.F. in congedo è posizionato, a decorrere dalla data di cessazione dal servizio, in una delle seguenti categorie secondo il Ruolo di appartenenza:

  • ausiliaria, riserva, complemento e congedo assoluto (ispettori e i sovrintendenti);
  • ausiliaria, riserva, congedo illimitato e congedo assoluto (appuntati e finanzieri).

 

Ausiliaria

 

Per i militari dei ruoli I.S.A.F. valgono le stesse considerazioni illustrate in ordine alla categoria Ufficiali, ad eccezione del richiamato precetto di cui all’art. 909 del COM, in quanto trattasi di un istituto giuridico applicabile esclusivamente alla citata categoria.

 

Riserva

 

Collocamento nella riserva

L’iscrizione in tale categoria avviene:

  • a seguito di cessazione dal servizio, a domanda, qualora il personale abbia prestato almeno 20 anni di servizio effettivo o, comunque, non meno di 19 anni, 6 mesi e 1giorno(30);
  • al termine del periodo dell’ausiliaria;
  • per rinuncia al passaggio nella categoria dell’ausiliaria, prima della cessazione per limiti di età(31).

È prevista, altresì, la facoltà al personale già in congedo e in ausiliaria di poter transitare, a domanda, nella riserva.

Obblighi del militare nella riserva

Analogamente alla categoria Ufficiali, anche il personale I.S.A.F. nella riserva ha obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.

Cessano di appartenere a tale categoria, oltre che nei casi di accertata inidoneità al servizio militare, al compimento del 65° anno di età e sono posti, dal giorno successivo, in congedo assoluto.

 

Complemento

 

Comprende il personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti, cessato dal servizio permanente “a domanda” prima del compimento del ventesimo anno di effettivo servizio e, comunque, sino a 19 anni e 6 mesi di anzianità effettiva nel Corpo.

Durante la permanenza, hanno l’obbligo, in tempo di pace, di rispondere alle chiamate delle rispettive classi di nascita, alle chiamate per speciali esigenze o per altre circostanze ovvero di rispondere a chiamate di controllo o alla frequenza di corsi di addestramento. I militari del complemento cessano di appartenere a tale categoria, oltre che nei casi di accertata inidoneità al servizio militare, al compimento del 60° anno di età e sono posti, dal giorno successivo, in congedo assoluto.

 

Congedo Illimitato

 

Collocamento nella categoria del congedo Illimitato(32)

Comprende i militari dei ruoli appuntati e finanzieri in ferma volontaria e quelli cessati dal servizio permanente, a domanda, con meno di venti anni di servizio effettivo ovvero con anzianità effettiva pari o inferiore a 19 anni e 6 mesi.

In tale categoria sono soggetti ai seguenti obblighi di servizio:

  • in tempo di pace, rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze, nonché alle chiamate di controllo;
  • in tempo di guerra, rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, all’occorrenza, richiamati in servizio.

Congedo Assoluto

 

Comprende i militari I.S.A.F. che raggiungono il 65° anno di età ovvero il 60° anno di età per gli appartenenti alla categoria del complemento e, in ogni caso, coloro che sono stati giudicati permanentemente inidonei nella forma assoluta.

Il personale in parola non è più vincolato a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, ma conserva il grado e l’onore dell’uniforme ed è soggetto alle disposizioni riflettenti il grado e la disciplina.

 

NOTE

(29) Art. 880 del COM (ispettori e sovrintendenti) e art. 9-octies del d.lgs. n.199/1995 (appuntati e finanzieri).

(30) Ai sensi dell’art. 933, comma 5, del COM.

(31) Ai sensi dell’art. 1008 del COM e 9-octies del d.lgs. n.199/1995.

(32) Ai sensi dell’art. 9-octies del d.lgs. n.199/1995.

 

 

  1. AMMINISTRAZIONE O ENTE COMPETENTE ALL’ELABORAZIONE E

   ALLA LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA  

    (questa disamina ci permette di individuare in maniera certa l’Amministrazione o Ente a cui fare

      riferimento dato il susseguirsi temporale della competenza)

La Guardia di Finanza essendo parte del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico è iscritta alla cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato ((CTPS) istituita il 1 gennaio 1996, in applicazione dell’art 2, comma 1, della Legge n. 335 del 1995)), come gestione separata dell’INPDAP, ma con una competenza temporale, come di seguito riportato.

 

Guardia di Finanza

 

Sino al 2009 il Corpo della Guardia di Finanza ha una competenza diretta sulla gestione sia amministrativa (conteggi) che burocratica (rilascio apposito Decreto di pensione) della pratica pensione attraverso gli appositi uffici a ciò designati.

 

Inpdap

 

Dal 1 gennaio 2010 l’INPDAP assume la competenza in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici decorrenti dalla predetta data esclusivamente nei confronti del personale del Corpo che viene collocato direttamente nella posizione di “riserva” o “congedo assoluto” (ossia personale che viene collocato a riposo a domanda, per infermità o perdita di grado) mentre resta di competenza dell’Amministrazione di appartenenza la liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale che transita nella posizione di ausiliaria (vgs quanto riportato nella Circolare INPDAP nr. 18 del 18.09.2009 con oggetto: “Subentro nella gestione delle attività pensionistiche del personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza – Trasmissione dati giuridici ed economici mediante modello PAO4 anche ai fini dell’indennità di buonuscita.”).

 

Relativamente alla competenza di cui sopra, si riporta quanto è scritto e d’interesse a pag. 2 punto 1. Premessa della Circolare INPS nr. 18 del 18.09.2009:

 

………………………….

 

  1. Premessa

 

L’art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito presso l’Inpdap, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti delle Amministrazioni statali.

 

Rientra nella predetta gestione anche il personale del Corpo della Guardia di Finanza che comprende, in applicazione dei decreti legislativi 19 marzo 2001, n. 69 e 12 maggio 1995, n. 199 rispettivamente gli ufficiali e il personale non direttivo e non dirigente del già citato Corpo.

 

A partire dal 1° gennaio 2010 l’Istituto assume le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici decorrenti dalla predetta data esclusivamente nei confronti del personale di detto Corpo che viene collocato direttamente nella posizione di “riserva” o “congedo assoluto” (ossia personale che viene collocato a riposo a domanda, per infermità o perdita del grado) mentre resta di competenza dell’amministrazione di appartenenza la liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale che transita in posizione di ausiliaria.

Rientra tra le competenze dell’Inpdap la definizione delle altre richieste di prestazioni utili ai fini di pensione (domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo, sistemazione contributiva, ecc.) per le istanze presentate dalla medesima data del 1° gennaio 2010. L’interessato potrà presentare la relativa domanda anche per il tramite degli uffici del Corpo i quali provvederanno ad istruirla e trasmetterla alla sede provinciale Inpdap competente.

Restano a carico del Corpo della Guardia di Finanza, oltre alla gestione dei trattamenti pensionistici del personale che transita nella posizione giuridica di ausiliaria, le competenze relative sia alla determinazione di tutti i provvedimenti pensionistici riferiti al personale collocato in riserva anteriormente al 1° gennaio 2010 sia alla definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla predetta data.

 

………………………….

 

In sintesi da quanto sopra riportato abbiamo sia una data certa di sbarramento della competenza che una suddivisione soggettiva della stessa:

difatti, la data certa di gestione dell’INPDAP è quella del 1° gennaio 2010 e la competenza della liquidazione pensionistica riguarda solo gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza che da tale data vengono collocati nella posizione di “riserva” o “congedo assoluto”. L’INPDAP, inoltre, si occupa delle istanze, presentate dalla medesima data, inerenti i riscatti, le ricongiunzioni ecc..

Rimangono in carico al Corpo della Guardia di Finanza:

– le prestazioni pensionistiche, sia ante che dopo il 1° gennaio 2010, di coloro che transitano in “ausiliaria”:

– la definizione delle istanze di pensione compreso quelle inerenti riscatti, ricongiunzione, ecc, presentate  prima del 1° gennaio 2010.

Inps

 

Dal 1 gennaio 2012 l’INPS assume tutta la competenza (come da art 21, comma 1 e 2 decreto-legge 6 dicembre 2011 nr. 201 convertito ,con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 nr 214 e Decreto Ministeriale 5 luglio 2013 – quest’ultimo in attuazione del comma 2 del su richiamato art 21 – per il Decreto veggasi quanto riportato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale –  Anno 154 – Numero 223 – da pagina 31 a pagina 36 -).

 

Difatti la Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (in G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011 – Suppl. Ord. n. 276) – “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento del conti pubblici”, al Capo III – Riduzione di spesa. Costi degli apparati – art. 21 Soppressione enti e organismi – nei sotto riportati commi –così riporta:

 

  1. ……….. l’INPDAP ………. sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi ………….

 

  1. Con decreti di natura non regolamentari del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ……………………. le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all’INPS …………………………..

 

Nonchè l’art. 1 del Decreto Ministeriale datato 5 luglio 2013 “ Trasferimento all’INPS delle risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso INPDAP, in attuazione dell’articolo 21, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214” del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con  il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, che  riporta:

 

Art. 1 Trasferimento delle funzioni

 

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni esercitate dal soppresso Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) sono trasferite presso l’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), che subentra in tutti i rapporti, attivi e passivi, relativi alle funzioni ad esso attribuite.

                                                               

Polo nazionale Guardia di Finanza

 

Dal 1 Settembre 2019 è istituito il “Polo nazionale Guardia di Finanza” con le competenze di cui alla  Circolare INPS n. 188 del 14/08/2019 avente per oggetto Istituzione presso la Direzione Provinciale di Viterbo del “Polo nazionale Guardia di Finanza” – dettagliatamente riportata nel corso del presente elaborato al precedente punto 6.)

 

Vengono, in sintesi, evidenziate, alcune parti d’interesse della citata Circolare dalle quali si desume, tenendo sempre presente la decorrenza del 1 settembre 2019, che:

 

– il “Polo nazionale Guardia di Finanza” è istituito presso la Direzione provinciale di Viterbo la cui gestione, coordinamento e controllo sono affidati alla Direzione regionale INPS Lazio,

è competente in materia di prestazioni pensionistiche, previdenziali e creditizie,

– la competenza riguarda tutti gli assicurati appartenenti alla Guardia di Finanza che alla data del 1 settembre 2019 non risulteranno aver presentato all’INPS domanda di prestazioni pensionistiche ovvero cessino dal servizio o presentino domanda di riscatto ai fini TFS successivamente alla predetta data,

la definizione dei trattamenti pensionistici diretti e indiretti relativi a domande presentate all’Istituto a far tempo dal 1 settembre 2019 viene accentrata presso la Direzione provinciale di Viterbo che provvederà alla definizione e liquidazione del primo pagamento di pensione,

– rimane confermato l’attuale criterio di competenza, sulla base della provincia di residenza del pensionato, per le ricostituzioni a qualsiasi titolo, compresa la definizione della domanda di pensione di privilegio, la liquidazione della pensione di reversibilità e i successivi adempimenti relativi alla gestione della partita di pensione (assegno nucleo familiare, variazione ufficio pagatore, cessione del quinto, pignoramento ecc.),

– i ricorsi in materia di posizione assicurativa, trattamenti pensionistici e trattamenti di fine servizio aventi ad oggetto provvedimenti emanati a partire dal 1 settembre 2019 dal Polo nazionale Guardia di Finanza della Direzione provinciale di Viterbo – pervenuti alle Strutture territorialmente competenti in base alla residenza del ricorrente – dovranno essere trasferiti, attraverso apposita procedura RIOL (“cambio sede”), all’U.O. “Gestione Ricorsi Amministrativi – Controllo Prestazioni” della Direzione.

 

 

  1. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER EFFETTUARE CONTROLLO LIQUIDAZIONE PENSIONE

 

– Foglio Matricolare,

– Domande di riscatto, ricongiunzione ecct, con relativi pagamenti,

– Modello PA O4,

– Estratto Posizione Assicurativo (per la Guardia di Finanza dal 1 aprile 2019 – data di abolizione     del modello PA 04),

– Determina Liquidazione Pensione INPS SM5007 (può cambiare a seconda del periodo temporale di competenza dell’Ente/Amministrazione)

Enrico Paradiso

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